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Document 62012TN0077

Causa T-77/12: Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)

GU C 109 del 14.4.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/30


Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)

(Causa T-77/12)

2012/C 109/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wahl GmbH (Unterkirnach, Germania) (rappresentante: T. Kieser, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenacta Group SpA (Azzano S. Paolo, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889;

in subordine, riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889 relativa alla registrazione del marchio richiesto per prodotti della classe 7;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «bellissima» per prodotti delle classi 7 e 8 (domanda n. 8 406 704)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: TENACTA GROUP SpA

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «bellissima IMETEC» per prodotti delle classi 9 e 11 (marchio comunitario n. 4 534 889)

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


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