This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0077
Case T-77/12: Action brought on 16 February 2012 — Wahl v OHIM — Tenacta Group (bellissima)
Causa T-77/12: Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)
Causa T-77/12: Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)
GU C 109 del 14.4.2012, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/30 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)
(Causa T-77/12)
2012/C 109/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wahl GmbH (Unterkirnach, Germania) (rappresentante: T. Kieser, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenacta Group SpA (Azzano S. Paolo, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889; |
— |
in subordine, riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889 relativa alla registrazione del marchio richiesto per prodotti della classe 7; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «bellissima» per prodotti delle classi 7 e 8 (domanda n. 8 406 704)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: TENACTA GROUP SpA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «bellissima IMETEC» per prodotti delle classi 9 e 11 (marchio comunitario n. 4 534 889)
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.