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Document 62013CA0127

Causa C-127/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea (Impugnazione — Diritto al contraddittorio — Diritto al giudice naturale — Accesso ai documenti delle istituzioni — Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente — Decisione iniziale di diniego — Formazione di una decisione implicita di diniego — Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite — Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego — Eccezioni all’accesso ai documenti — Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione — Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali)

GU C 421 del 24.11.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea

(Causa C-127/13 P) (1)

((Impugnazione - Diritto al contraddittorio - Diritto al giudice naturale - Accesso ai documenti delle istituzioni - Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente - Decisione iniziale di diniego - Formazione di una decisione implicita di diniego - Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite - Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego - Eccezioni all’accesso ai documenti - Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione - Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali))

2014/C 421/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtanswalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e P. Costa de Oliveira, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) è annullata in quanto, in tale sentenza, il suddetto Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea del 24 luglio 2007.

2)

L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.

3)

L’impugnazione è respinta.

4)

Il ricorso di annullamento è respinto nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea che ha negato l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

5)

Il sig. Guido Strack sopporta le proprie spese attinenti al presente grado del giudizio e un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea.

6)

La Commissione europea sopporta due terzi delle proprie spese inerenti al presente procedimento.

7)

Le spese connesse al procedimento di primo grado sfociato nella sentenza Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) sono sopportate secondo le modalità determinate al punto 7 del dispositivo di quest’ultima.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


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