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Document 62013CA0127
Case C-127/13 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 October 2014 — Guido Strack v European Commission (Appeal — Right to be heard — Right to be heard by a court or tribunal established in accordance with the law — Access to documents held by the institutions — Partial refusal to grant the appellant access to the documents concerned — Initial refusal — Implied decision deemed to exist — Replacement of an implied refusal by express decisions — Interest in bringing proceedings after the adoption of the express refusals — Exceptions to the right of access to documents — Safeguarding the interests of good administration — Protection of personal data and commercial interests)
Causa C-127/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea (Impugnazione — Diritto al contraddittorio — Diritto al giudice naturale — Accesso ai documenti delle istituzioni — Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente — Decisione iniziale di diniego — Formazione di una decisione implicita di diniego — Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite — Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego — Eccezioni all’accesso ai documenti — Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione — Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali)
Causa C-127/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea (Impugnazione — Diritto al contraddittorio — Diritto al giudice naturale — Accesso ai documenti delle istituzioni — Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente — Decisione iniziale di diniego — Formazione di una decisione implicita di diniego — Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite — Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego — Eccezioni all’accesso ai documenti — Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione — Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali)
GU C 421 del 24.11.2014, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea
(Causa C-127/13 P) (1)
((Impugnazione - Diritto al contraddittorio - Diritto al giudice naturale - Accesso ai documenti delle istituzioni - Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente - Decisione iniziale di diniego - Formazione di una decisione implicita di diniego - Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite - Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego - Eccezioni all’accesso ai documenti - Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione - Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali))
2014/C 421/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtanswalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e P. Costa de Oliveira, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) è annullata in quanto, in tale sentenza, il suddetto Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea del 24 luglio 2007. |
2) |
L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto. |
3) |
L’impugnazione è respinta. |
4) |
Il ricorso di annullamento è respinto nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea che ha negato l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti. |
5) |
Il sig. Guido Strack sopporta le proprie spese attinenti al presente grado del giudizio e un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
6) |
La Commissione europea sopporta due terzi delle proprie spese inerenti al presente procedimento. |
7) |
Le spese connesse al procedimento di primo grado sfociato nella sentenza Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) sono sopportate secondo le modalità determinate al punto 7 del dispositivo di quest’ultima. |