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Document 62013CA0166

Causa C-166/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun — Francia) — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis (Rinvio pregiudiziale — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di adozione di una decisione di rimpatrio — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto di un cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che può ledere i suoi interessi — Diniego dell’amministrazione, accompagnato dall’obbligo di lasciare il territorio, di rilasciare a un tale cittadino un permesso di soggiorno per motivi di asilo — Diritto di essere ascoltati prima che sia emessa la decisione di rimpatrio)

GU C 7 del 12.1.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun — Francia) — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Causa C-166/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Procedimento di adozione di una decisione di rimpatrio - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto di un cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che può ledere i suoi interessi - Diniego dell’amministrazione, accompagnato dall’obbligo di lasciare il territorio, di rilasciare a un tale cittadino un permesso di soggiorno per motivi di asilo - Diritto di essere ascoltati prima che sia emessa la decisione di rimpatrio))

(2015/C 007/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Melun

Parti

Ricorrente: Sophie Mukarubega

Convenuti: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

Dispositivo

In circostanze quali quelle controverse nel procedimento principale, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, quale si applica nell’ambito della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, dell’articolo 6 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale non ascolti il cittadino di un paese terzo specificamente in merito a una decisione di rimpatrio allorché, dopo aver constatato l’irregolarità del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del permesso di soggiorno.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


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