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Document 62013CA0295

Causa C-295/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt — Germania) — H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K. (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo — Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa)

GU C 46 del 9.2.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt — Germania) — H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K.

(Causa C-295/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo - Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa))

(2015/C 046/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH

Convenuto: H. K.

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società medesima ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società stessa ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui tale amministratore non risieda in un altro Stato membro, bensì, come nel caso del procedimento principale, in uno Stato contraente della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


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