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Document 62013CA0631

Causa C-631/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt [Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Nozione di «principio attivo» – Vaccino pneumococcico coniugato – Uso pediatrico – Proteina vettrice – Legame covalente]

GU C 73 del 2.3.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt

(Causa C-631/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Nozione di «principio attivo» - Vaccino pneumococcico coniugato - Uso pediatrico - Proteina vettrice - Legame covalente)

(2015/C 073/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Arne Forsgren

Convenuto: Österreichisches Patentamt

Dispositivo

1)

Gli articoli 1, lettera b), e 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che un principio attivo possa formare oggetto di un certificato protettivo complementare qualora tale principio attivo sia in legame covalente con altri principi attivi inclusi nella composizione di un medicinale.

2)

L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un principio attivo il cui effetto non rientra nelle indicazioni terapeutiche riportate nel testo dell’autorizzazione di immissione in commercio.

3)

L’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che una proteina vettrice, coniugata ad un antigene polisaccaridico per mezzo di un legame covalente, può essere qualificata come «principio attivo», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora sia dimostrato che tale proteina produce un effetto farmacologico, immunologico o metabolico proprio, rientrante nelle indicazioni terapeutiche dell’autorizzazione di immissione in commercio, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la controversia principale.


(1)  GU C 61 del 1.3.2014.


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