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Document 62013CB0224

Causa C-224/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Diritti fondamentali — Durata eccessiva del procedimento penale — Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell’imputato tale da impedire a quest’ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Malattia irreversibile dell’imputato — Mancata attuazione del diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

GU C 52 del 22.2.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/23


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai

(Causa C-224/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Diritti fondamentali - Durata eccessiva del procedimento penale - Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell’imputato tale da impedire a quest’ultimo la cosciente partecipazione al procedimento - Malattia irreversibile dell’imputato - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

2014/C 52/41

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cagliari

Imputato nella causa principale

Sergio Alfonso Lorrai

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Cagliari — Interpretazione dell’art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo in combinato disposto con l’art. 6 TUE — Durata eccessiva del procedimento penale — Normativa nazionale che prevede l’obbligo di sospendere un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell’imputato tale da impedire a quest’ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Obbligo di assoggettare l’imputato a un controllo periodico — Malattia irreversibile dell’imputato

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Cagliari (Italia).


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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