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Document 62013CN0510

Causa C-510/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 settembre 2013 — E.ON Földgáz Trade Zrt./Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

GU C 15 del 18.1.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 15/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 settembre 2013 — E.ON Földgáz Trade Zrt./Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Causa C-510/13)

2014/C 15/02

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: E.ON Földgáz Trade Zrt.

Convenuta: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 25 della direttiva 2003/55/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (in prosieguo: la «direttiva del 2003») che determinano i soggetti legittimati a proporre ricorso siano applicabili nel caso di una decisione amministrativa adottata nella vigenza di tale direttiva o se nel procedimento giurisdizionale in corso si debbano prendere in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 41 della direttiva 2009/73/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (in prosieguo: la «direttiva del 2009»), entrata in vigore nel corso del procedimento, tenuto conto di quanto disposto nel secondo comma del paragrafo 1 del suo articolo 54, in conformità al quale tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 3 marzo 2011.

2)

Qualora debba essere applicata la direttiva del 2009, se un distributore autorizzato che abbia un interesse economico, come quello esistente nel caso di specie, riguardo a un ricorso avverso la decisione di approvazione di un codice di rete o che ne determina il contenuto, possa essere considerato «parte (...) oggetto» [di una decisione dell’autorità di regolamentazione] ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 17, di detta direttiva, o se possa essere qualificato tale soltanto il gestore del sistema autorizzato a chiedere l’approvazione del codice.

3)

Qualora debba essere applicata la direttiva 2003, se rientri nelle fattispecie previste ai paragrafi 5 o 6 dell’articolo 25 l’approvazione o la modifica del codice di rete, come quella che ha avuto luogo nel caso di specie, nella misura in cui si riferisce alla valutazione delle domande di prenotazione di capacità.

4)

Qualora la fattispecie rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva del 2003, se un distributore autorizzato che abbia un interesse economico, come quello sussistente nel caso di specie, riguardo a un ricorso avverso la decisione di approvazione di un codice di rete o che ne determina il contenuto, possa essere considerato «parte (…) oggetto» [di una decisione dell’autorità di regolamentazione] o se possa essere qualificato tale soltanto il gestore del sistema autorizzato a chiedere l’approvazione del codice.

5)

Come debba essere interpretato l’articolo 25, paragrafo 11, della direttiva del 2003, ai sensi del quale i reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale, nel caso in cui dalle risposte fornite alle questioni precedenti risulti che il diritto nazionale sottopone l’esercizio del ricorso a condizioni più restrittive di quelle previste dalle disposizioni della direttiva o del diritto comunitario.


(1)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

(2)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).


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