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Document 62013CN0658

Causa C-658/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hannover (Germania) il 12 dicembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

GU C 85 del 22.3.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hannover (Germania) il 12 dicembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Causa C-658/13)

2014/C 85/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgerichts Hannover

Parti

Ricorrenti: Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner

Convenuta: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una circostanza eccezionale, alla quale è dovuto il ritardo di un volo, configuri una circostanza eccezionale ai sensi della disposizione in esame anche per un altro volo successivo, qualora l’effetto della circostanza eccezionale che comporta il ritardo si ripercuota sul volo successivo unicamente per motivi inerenti all’organizzazione operativa del vettore aereo.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di evitabilità non si riferisca alle circostanze eccezionali in quanto tali, bensì al ritardo o alla cancellazione del volo che ne derivano.

3)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili prevedano un margine di tempo minimo tra i voli, corrispondente ai termini fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 261/2004.

4)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili neghino o ritardino il trasporto dei passeggeri il cui volo abbia già accumulato un notevole ritardo a causa di una circostanza eccezionale, al fine di evitare un ritardo dei voli successivi.


(1)  GU L 46, pag. 1.


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