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Document 62013FN0050

Causa F-50/13: Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — ZZ/Commissione

GU C 207 del 20.7.2013, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 16–16 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/63


Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-50/13)

2013/C 207/112

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti B. Cambier e A. Paternostre)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di indennità complementare, proposta dal ricorrente sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento integrale dei danni materiali e morali che avrebbe subìto a causa della sua malattia professionale e delle molteplici irregolarità che avrebbero inficiato l’istruzione della sua domanda fondata sull’articolo 73 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 7 agosto 2012 che statuisce sulla domanda di indennità complementare in base al diritto comune e agli articoli pertinenti dello Statuto, proposta dal ricorrente il 18 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto;

annullare la decisione della Commissione del 14 febbraio 2013 che respinge il reclamo del ricorrente proposto il 25 ottobre 2012 sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

versare al ricorrente la somma di EUR 1 798 650 in risarcimento del danno materiale e del danno morale subìti a causa della malattia professionale e indennizzabili in forza del principio del risarcimento integrale del diritto comune, previa detrazione dell’indennizzo accordato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, eventualmente rivista dal Tribunale nell’ambito della causa F-142/12 in corso d’esame;

versare al ricorrente la somma di EUR 145 850 a titolo del danno morale derivante dagli errori commessi dalla Commissione nei confronti del ricorrente;

concedere al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio e delle altre spese sostenute ed interessi di mora ed ogni altro interesse che il Tribunale riterrà equi ed adeguati, a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui si sarebbero potuti calcolare e risarcire i danni subìti dal ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


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