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Document 62014CB0529

Causa C-529/14: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Usi combinati dei prodotti energetici — Nozione — Prodotto energetico utilizzato per il trattamento termico dei rifiuti e dell’aria di scarico)

GU C 78 del 29.2.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/2


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

(Causa C-529/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Usi combinati dei prodotti energetici - Nozione - Prodotto energetico utilizzato per il trattamento termico dei rifiuti e dell’aria di scarico))

(2016/C 078/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg, Germania

Parti

Ricorrente: YARA Brunsbüttel GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Itzehoe

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che il gas naturale usato, da un lato, per il surriscaldamento e l’asciugatura del vapore che servirà poi nel processo di produzione dell’ammoniaca e, dall’altro, per la decomposizione termica e l’evacuazione dei gas residui risultanti da detto processo, non costituisce, ai sensi di detta disposizione, un uso combinato di prodotti energetici escluso dall’ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere un’esenzione fiscale a titolo dell’utilizzo di un siffatto prodotto energetico solo ove tale esenzione sia conforme agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/75.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


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