Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0361

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016.
Commissione europea contro Peter McBride e a.
Impugnazione – Misure di conservazione delle risorse e ristrutturazione del settore della pesca – Domande di aumento della stazza di sicurezza – Annullamento, da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, della decisione iniziale di rigetto – Articolo 266 TFUE – Abrogazione della base giuridica su cui tale decisione è fondata – Competenza e base giuridica per l’adozione di nuove decisioni – Annullamento, da parte del Tribunale, di nuove decisioni di rigetto – Principio della certezza del diritto.
Causa C-361/14 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:434

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 giugno 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Misure di conservazione delle risorse e ristrutturazione del settore della pesca — Domande di aumento della stazza di sicurezza — Annullamento, da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, della decisione iniziale di rigetto — Articolo 266 TFUE — Abrogazione della base giuridica su cui tale decisione è fondata — Competenza e base giuridica per l’adozione di nuove decisioni — Annullamento, da parte del Tribunale, di nuove decisioni di rigetto — Principio della certezza del diritto»

Nella causa C‑361/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 luglio 2014,

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e A. Szmytkowska, in qualità di agenti, assistiti da B. Doherty, barrister,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Peter McBride, domiciliato a Downings (Irlanda),

Hugh McBride, domiciliato a Downings,

Mullglen Ltd, con sede a Largy (Irlanda),

Cathal Boyle, domiciliato a Fiafannon (Irlanda),

Thomas Flaherty, domiciliato a Kilronan (Irlanda),

Ocean Trawlers Ltd, con sede a Killybegs (Irlanda),

Patrick Fitzpatrick, domiciliato a Killeany (Irlanda),

Eamon McHugh, domiciliato a Killybegs,

Eugene Hannigan, domiciliato a Killybegs,

Larry Murphy, domiciliato a Castletownbere (Irlanda),

Brendan Gill, domiciliato a Lifford (Irlanda),

ricorrenti in primo grado,

rappresentati da N. Travers, SC, D. Barry, solicitor, e E. Barrington, SC,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet (relatore), M. Safjan, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o settembre 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 maggio 2014, McBride e a./Commissione (da T‑458/10 a T‑467/10 e T‑471/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:249), con la quale esso ha annullato le decisioni C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 e C (2010) 4752 della Commissione, del 13 luglio 2010 (in prosieguo: «le decisioni controverse»), con le quali essa ha respinto la domanda presentata dall’Irlanda volta ad aumentare gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale IV (in prosieguo: il «POP IV») al fine di tenere conto dei miglioramenti in materia di sicurezza delle navi dei sigg. Peter McBride e Hugh McBride, della Mullglen Ltd, dei sigg. Cathal Boyle e Thomas Flaherty, della Ocean Trawlers Ltd, dei sigg. Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy e Brendan Gill (in prosieguo: «McBride e a.»).

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU 1997, L 175, pag. 27):

«Nei programmi pluriennali di orientamento per gli Stati membri, gli aumenti di capacità risultanti unicamente da miglioramenti concernenti la sicurezza giustificano, caso per caso, un identico aumento degli obiettivi dei segmenti di flotta allorché questi non aumentano lo sforzo di pesca dei pescherecci in questione».

3

Per quanto riguarda le procedure di applicazione di detta decisione, l’articolo 10 della medesima rinvia all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura (GU 1992, L 389, pag.1), il quale prevedeva la consultazione di un comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

4

L’articolo 1 della decisione 2002/70/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la decisione 97/413 (GU 2002, L 31, pag. 77), prevede che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 97/413 sia sostituito con il testo seguente:

«Entro il 31 dicembre 2002 gli sforzi di pesca di ciascuno Stato membro sono ridotti (...)».

5

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 è stato abrogato a partire dal 1o gennaio 2002 dalla decisione 2002/70.

6

Ai sensi del punto 3.3 dell’allegato alla decisione 98/125/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d’orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell’Irlanda relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (GU 1998, L 39, pag. 41):

«Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in qualsiasi momento, un programma di miglioramenti concernenti la sicurezza. Conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 97/413/CE, la Commissione deciderà se eventuali aumenti di capacità previsti da questi programmi giustifichino un corrispondente incremento degli obiettivi del POP IV.

(...)».

7

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU 1999, L 337, pag. 10), era formulato nei seguenti termini:

«1.   Il rinnovo della flotta e l’ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le modalità di cui al presente titolo.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, un regime permanente di controllo del rinnovo e dell’ammodernamento della flotta. Nell’ambito di tale regime, gli Stati membri dimostrano che le entrate nella flotta e le uscite dalla flotta saranno gestite in modo da garantire che la capacità non risulti superiore agli obiettivi annuali stabiliti nel programma pluriennale di orientamento, in generale e per i segmenti in questione, o, se del caso, che la capacità sia gradualmente ridotta, fino al conseguimento di tali obiettivi.

Tale regime tiene in particolare conto del fatto che la capacità, diversa da quella delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ad esclusione dei pescherecci da traino, ritirata con aiuti pubblici non può essere sostituita.

2.   Gli Stati membri possono chiedere un aumento ben definito e quantificato degli obiettivi di capacità per quanto concerne misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l’igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro, a condizione che dette misure non diano luogo ad un aumento del tasso di sfruttamento delle risorse in questione.

Tale richiesta è esaminata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Qualsiasi aumento di capacità è gestito dagli Stati membri in base al regime permanente di cui al paragrafo 1».

8

Detto articolo 6 è stato abrogato dall’articolo 1, punto 6, del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 (GU 2002, L 358, pag. 49), a partire dal 1o gennaio 2003.

Fatti

9

Tra il 1o novembre ed il 14 dicembre 2001, McBride e a. hanno presentato al Department of Communications, Marine & Natural Resources (Dipartimento delle comunicazioni, delle risorse marine e naturali, Irlanda) domande di aumento di capacità dei propri pescherecci per migliorare la sicurezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413.

10

A sostegno di tali richieste individuali, con lettera del 14 dicembre 2001, il Dipartimento delle comunicazioni, delle risorse marine e naturali ha chiesto alla Commissione un aumento di capacità di 1304 tonnellate lorde del segmento polivalente e di 5335 tonnellate lorde del segmento pelagico della flotta irlandese, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 (in prosieguo: la «domanda iniziale»).

11

Il 4 aprile 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/245/CE relativa alle richieste pervenutele di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU 2003, L 90, pag. 48; in prosieguo la «decisione iniziale»). Le imbarcazioni di McrBride e a. apparivano tutte nell’allegato II di tale decisione che, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della medesima, elencava le domande rigettate dalla Commissione.

12

La decisione iniziale era fondata sull’articolo 4 della decisione 97/413 e sull’articolo 6 del regolamento n. 2792/1999.

13

La decisione iniziale è stata oggetto di diversi ricorsi per annullamento che hanno dato origine alla sentenza del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159), con la quale il Tribunale ha annullato tale decisione nella parte in cui essa si applicava alle navi dei sigg. P. McBride e H. McBride, della Mullglen, dei sigg. Boyle, Fitzpatrick, McHugh, Hannigan e Gill. Esso ha ritenuto che la Commissione aveva applicato criteri non previsti dalla normativa rilevante e aveva ecceduto le sue competenze. Con lettera del 14 giugno 2006, i proprietari delle navi in questione hanno chiesto alla Commissione di adottare una nuova decisione conforme ai criteri enunciati in tale sentenza.

14

La sentenza del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159) è stata oggetto di un’impugnazione che ha dato origine alla sentenza del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione (C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230), con la quale la Corte ha annullato, per gli stessi motivi esposti nella sentenza del Tribunale, la decisione iniziale nella parte in cui essa si applicava alle navi del sig. Flaherty, della Ocean Trawlers e del sig. Murphy.

15

Con posta elettronica del 25 aprile 2008, il rappresentante di McBride e a. ha chiesto alla Commissione quali misure essa avesse intrapreso al fine di attuare la sentenza del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159).

16

Alle domande di McBride e a. sono seguiti diversi scambi di corrispondenza tra l’Irlanda e la Commissione. Quest’ultima ha richiesto, in particolare, all’Irlanda informazioni complementari sulle caratteristiche tecniche delle navi in questione.

17

Con le decisioni controverse, la Commissione ha respinto ancora una volta la domanda iniziale relativa alle navi di McBride e a. Essa ha considerato che:

per quanto riguarda le navi dei sigg. P. McBride e H. McBride, nonché dei sigg. Fitzpatrick e Hannigan, la sostituzione di più navi di piccola taglia con una nuova non aveva avuto come risultato un aumento della capacità totale del segmento polivalente della flotta irlandese, con la conseguenza che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 non poteva essere applicato;

per quanto riguarda le navi della Mullglen, dei sigg. Boyle e Flaherty, della Ocean Trawlers nonché dei sigg. McHugh e Murphy, l’aumento della stazza delle nuove navi non derivava esclusivamente dai miglioramenti della sicurezza ed aveva prodotto un incremento dello sforzo di pesca, e

per quanto riguarda la nave del sig. Gill, l’aumento della stazza risultante dall’allungamento della nave non derivava esclusivamente dai miglioramenti della sicurezza ed aveva prodotto un incremento dello sforzo di pesca.

18

La Commissione ha altresì indicato nelle decisioni controverse che non vi era più nessuna base giuridica specifica per esse, posto che l’articolo 4, paragrafo 2 della decisione 97/413 era stata abrogato dall’articolo 1, punto 3, della decisione 2002/70 e che esso non era stato sostituito da una disposizione equivalente. Essa ha pertanto ritenuto di dover adottare una decisione ad hoc che applicasse le norme sostanziali in vigore al momento della domanda iniziale.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 e il 28 settembre 2010, McBride e a. hanno proposto ricorsi volti all’annullamento delle decisioni controverse.

20

A sostegno dei loro ricorsi, McBride e a. hanno dedotto sei motivi, vertenti sull’assenza di base giuridica, sulla violazione delle forme sostanziali, sull’erronea interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, su un errore manifesto nell’applicazione di tale disposizione, sulla violazione del principio di buona amministrazione e sulla violazione del principio di parità di trattamento.

21

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la Commissione non era competente ad adottare le decisioni controverse e ha accolto il primo motivo nella parte in cui veniva sollevata la questione dell’incompetenza di tale istituzione. Esso ha, pertanto, annullato le decisioni controverse, senza esaminare gli altri motivi.

Conclusioni delle parti

22

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rigettare il ricorso per annullamento e, in ogni caso, il primo motivo;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare McBride e a. alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale.

23

McBride e a. chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare la Commissione alle spese;

in subordine, annullare la sentenza impugnata, accogliere i ricorsi per annullamento, in particolare il primo ed il secondo motivo dedotti a sostegno dei medesimi, e annullare le decisioni controverse, o, in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale.

Sull’impugnazione

24

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi vertenti, il primo, sull’erronea interpretazione e applicazione da parte del Tribunale dell’articolo 266 TFUE, in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze, previsto all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché con il principio della certezza del diritto e, il secondo, sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

25

In primo luogo, la Commissione, riferendosi a tale riguardo al punto 27 della sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione (97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199), ricorda che l’articolo 266 TFUE impone all’istituzione in questione di dare piena esecuzione alla sentenza che ha annullato uno dei suoi atti, con la conseguenza che essa deve prenderne in considerazione non solo il dispositivo, ma anche la motivazione che evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo stesso.

26

Essa fa valere che tale obbligo deve essere ponderato, in particolare rispetto al principio della certezza del diritto, conformemente a ciò che la Corte ha affermato nella sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione (97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199). Orbene, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe erroneamente focalizzato solo sul principio di attribuzione delle competenze.

27

La Commissione sostiene altresì che l’articolo 266 TFUE possiede lo stesso rango del principio di attribuzione delle competenze, previsto all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Posto che tali disposizioni si collocano sullo stesso piano nella gerarchia delle norme, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel far prevalere il principio di attribuzione delle competenze sull’obbligo risultante dall’articolo 266 TFUE.

28

In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’articolo 266 TFUE, vale a dire, nel caso di specie, il prendere una decisione relativa alle domande relative alle imbarcazioni di McBride e a. in seguito alle sentenze del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159), e del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione (C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230), non poteva essere ignorato con la motivazione che il legislatore dell’Unione aveva soppresso la disposizione processuale che definiva il modo in cui l’istituzione doveva agire. Essa avrebbe dunque applicato la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), relativa alla scadenza del trattato CECA, secondo la quale, quando una base giuridica non è più in vigore, le norme sostanziali da essa derivanti possono comunque essere applicate in combinato disposto con le norme processuali in vigore all’epoca dell’atto in questione.

29

La Commissione ammette che l’articolo 266 TFUE non «ripristina» una base giuridica non più vigente. Essa aggiunge, tuttavia, che detta giurisprudenza suggerisce che il diritto dell’Unione permette di interpretare una base giuridica, affinché essa possa essere utilizzata, anche dopo la sua abrogazione, per fini limitati. Essa precisa che tale giurisprudenza è fondata, in particolare, sui principi della continuità dell’ordinamento giuridico e della certezza del diritto. Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 conferirebbe ancora alla Commissione la competenza per pronunciarsi, nel merito, sulla domanda iniziale. Per quanto riguarda, invece, la procedura, il fatto che tale disposizione non sia più in vigore avrebbe condotto la Commissione a seguire una procedura ad hoc senza la consultazione del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura, contrariamente a quanto era previsto dalla decisione 97/413.

30

In terzo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di avere adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva del principio della certezza del diritto e di non aver riconosciuto che una base giuridica potesse essere implicita. Pertanto, quando al punto 26 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato, in sostanza, la necessità di indicare la base giuridica di un atto, esso non avrebbe tenuto conto delle altre implicazioni del principio della certezza del diritto, alla luce della sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e.a (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190).

31

Inoltre, quando il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, al punto 27 della sentenza impugnata, che la base giuridica di un atto deve essere in vigore al momento della sua adozione, riferendosi alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), quest’ultima sarebbe stata citata in maniera incompleta. Esso non avrebbe menzionato che, secondo tale sentenza, sarebbe possibile applicare una base giuridica nel merito, anche se essa non è più in vigore. L’esistenza di tale possibilità sarebbe suffragata dai criteri di interpretazione relativi al principio di effettività del diritto dell’Unione. Pertanto, nel caso di specie, l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 sarebbe ancora disponibile come base giuridica implicita per l’esecuzione della sentenza del 16 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159), e del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione (C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230).

32

In quarto luogo, la Commissione fa valere che, interpretando erroneamente l’articolo 266 TFUE, il Tribunale ha indirettamente compromesso l’efficacia del ricorso per annullamento previsto all’articolo 263 TFUE, dal momento che la sentenza impugnata ha creato una lacuna nei mezzi di ricorso di cui dispongono McBride e a.

33

In quinto luogo, la Commissione fa valere che la sentenza impugnata compromette altresì il principio della certezza del diritto. Da un lato, ritenendo, al punto 35 di tale sentenza, che la Commissione non disponesse di base giuridica, dopo il 1o gennaio 2003, per pronunciarsi sulla domanda iniziale o sulle domande presentate in seguito alle sentenze del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159), e del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione (C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230), il Tribunale avrebbe messo in dubbio la validità della decisione iniziale nei confronti dei gestori delle imbarcazioni che ne traevano vantaggio. Dall’altro, la sentenza impugnata genererebbe altresì un’incertezza giuridica per quanto riguarda una decisione adottata nel 2010 che era favorevole al proprietario di una nave, poiché essa implica che, nel 2010, non sussisteva la base giuridica per adottare tale decisione.

34

McBride e a. chiedono il rigetto del primo motivo.

Giudizio della Corte

35

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della Commissione, vertente sull’obbligo ad essa incombente a norma dell’articolo 266 TFUE, occorre ricordare che, ai sensi di tale articolo, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha disposto l’annullamento di tale atto comporta. A tale riguardo, la Corte ha statuito che per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27).

36

Occorre, tuttavia, interrogarsi, ancora prima che sull’adozione di tali misure da parte dell’istituzione da cui emana l’atto annullato, sulla competenza di detta istituzione, posto che le istituzioni dell’Unione possono agire solamente entro i limiti della loro competenza d’attribuzione, come ha correttamente ricordato il Tribunale ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata.

37

Dal momento che la decisione 97/413 e l’articolo 6 del regolamento n. 2792/1999, che legittimavano la Commissione ad esaminare e a pronunciarsi sulle domande di aumento della stazza di sicurezza, sono stati abrogati e che nessun’altra disposizione, neppure transitoria, legittimava la Commissione ad adottare nuove decisioni, non vi era più alcuna base giuridica adeguata nell’ordinamento dell’Unione che consentisse alla Commissione di adottare le decisioni controverse.

38

Inoltre, come ha correttamente affermato il Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata, l’obbligo di agire risultante dall’articolo 266 TFUE non costituisce una fonte di competenza per la Commissione e non le permette neanche di fondarsi su una base giuridica che nel frattempo è stata abrogata.

39

La Commissione non può, peraltro, invocare utilmente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione (97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199), per affermare che la Corte ha interpretato ciò che attualmente costituisce l’articolo 266 TFUE in maniera estensiva e ha valutato l’obbligo di agire della Commissione ivi previsto alla luce del principio di certezza del diritto. Infatti, sebbene in tale sentenza la Corte abbia considerato che, a seguito della sentenza di annullamento del regolamento in questione, la Commissione avrebbe dovuto non solo adottare un nuovo atto che correggesse l’illegittimità constatata, ma anche eliminare tale illegittimità per il futuro, la Corte non si è, tuttavia, pronunciata sulla sussistenza di una base giuridica che legittimasse la Commissione ad agire per modificare il regolamento in questione per il futuro.

40

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione vertente sull’applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), da tale giurisprudenza consegue che, se il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali in vigore all’epoca dei fatti di cui trattasi, nonostante tali norme non siano più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte dell’istituzione dell’Unione, la disposizione che costituisce, invece, la base giuridica di un atto e che legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento di tale adozione. Allo stesso modo, la procedura di adozione di tale atto deve essere eseguita nel rispetto delle norme in vigore al momento di quest’adozione.

41

Per quanto riguarda il caso di specie, in primis, la Commissione non può utilmente invocare detta giurisprudenza a sostegno della sua tesi.

42

Infatti, se l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, che era in vigore al momento della presentazione della domanda iniziale, malgrado la sua abrogazione a partire dal 1o gennaio 2002, continuava ad essere applicabile a tale domanda, in quanto disposizione sostanziale che stabilisce i criteri di ammissibilità di un aumento della capacità di un peschereccio, al momento dell’adozione delle decisioni controverse non esisteva invece alcuna disposizione in vigore che conferisse alla Commissione una base giuridica per tale adozione. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2792/1999, che conteneva, all’epoca della presentazione della domanda iniziale, la base giuridica che legittimava la Commissione a pronunciarsi su una domanda di questo tipo, è stato, infatti, abrogato a partire dal 1o gennaio 2003 e non è stato sostituito da nessun’altra disposizione analoga o transitoria che conferisse alla Commissione una siffatta base giuridica

43

Inoltre, poiché le norme procedurali relative all’applicazione della decisione 97/413, previste all’articolo 10 della medesima e all’articolo 6 del regolamento n. 2792/1999, non erano più in vigore al momento dell’adozione delle decisioni controverse, la Commissione si è avvalsa di una procedura ad hoc che, tuttavia, non si basava su nessuna disposizione vigente in quel momento.

44

In secundis, occorre constatare che l’argomento della Commissione vertente sull’applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), si basa sull’interpretazione errata di quest’ultima.

45

Infatti, come ribadito al punto 40 della presente sentenza, detta giurisprudenza consente l’applicazione di norme sostanziali in vigore al momento dei fatti del caso di specie seguendo norme procedurali vigenti al momento dell’adozione dell’atto in questione, purché la base giuridica che legittima l’istituzione ad agire sia in vigore al momento dell’adozione dell’atto stesso. Al contrario, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, questa stessa giurisprudenza non può essere interpretata nel senso di rendere possibile l’utilizzo da parte della Commissione di una base giuridica estinta, tramite l’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione, con lo scopo di legittimarla ad applicare una norma sostanziale, nel caso di specie l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, per fondare una decisione sulla domanda iniziale, a seguito dell’annullamento da parte del giudice dell’Unione della decisione iniziale.

46

In terzo luogo, la Commissione non può addebitare al Tribunale di non aver riconosciuto che una base giuridica poteva essere implicita.

47

Infatti, il Tribunale, riferendosi alle sentenze del 26 marzo 1987, Commissione/Consiglio (45/86, EU:C:1987:163), e del 1o ottobre 2009, Commissione/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590), ha correttamente rilevato, al punto 26 della sentenza impugnata, che l’esigenza di certezza del diritto fa sì che qualsiasi atto che miri a produrre effetti giuridici debba trarre la propria forza vincolante da una disposizione del diritto dell’Unione che dev’essere espressamente indicata come base giuridica e che prescrive la forma giuridica di cui il provvedimento deve essere rivestito.

48

Anche se l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione del Trattato non può costituire un vizio sostanziale qualora la base giuridica di un atto possa essere determinata con il sostegno di altri suoi elementi, un siffatto riferimento esplicito è tuttavia indispensabile qualora, in sua mancanza, gli interessati e la Corte siano lasciati nell’incertezza circa la precisa base giuridica (sentenze del 26 marzo 1987, Commissione/Consiglio, 45/86, EU:C:1987:163, punto 9, e del 1o ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 56).

49

Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, nel caso di specie non vi era più nessuna base giuridica per l’adozione delle decisioni controverse il 13 luglio 2010. Non si può dunque contestare al Tribunale di aver adottato un’interpretazione restrittiva, a tale proposito, del principio di certezza del diritto.

50

Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il principio di effettività del diritto dell’Unione non può comportare l’utilizzo dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 come base giuridica implicita di cui essa può servirsi, al fine di poter adempiere ai suoi obblighi di cui all’articolo 266 TFUE, per pronunciarsi sulla domanda iniziale.

51

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui la sentenza impugnata creerebbe una lacuna nei mezzi di ricorso di cui dispongono McBride e a., occorre rilevare che costoro mantengono la facoltà di presentare un ricorso per risarcimento danni nei confronti dell’Unione invocando l’illegittimità della decisione iniziale.

52

Inoltre, anche se dai termini dell’articolo 266 TFUE risulta che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze delle giurisdizioni dell’Unione comporta, tale disposizione non precisa, tuttavia, la natura dei provvedimenti che tale istituzione deve prendere ai fini di siffatta esecuzione.

53

Come rilevato dall’avvocato generale ai punti 70 e 98 delle sue conclusioni, spetta dunque all’istituzione interessata identificare tali provvedimenti.

54

Ne consegue che il quarto argomento deve essere respinto.

55

In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione vertente sul fatto che la sentenza impugnata comprometterebbe il principio di certezza del diritto, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall’articolo 263 TFUE diviene definitiva nei suoi confronti (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 17 novembre 1965, Collotti/Corte di Giustizia, 20/65, EU:C:1965:115, e del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 13).

56

Il principio di certezza del diritto, che è alla base di tale giurisprudenza, impone dunque che la validità della decisione iniziale o delle decisioni che la Commissione ha adottato nel 2010 e che erano a favore dei gestori delle imbarcazioni o che erano divenute definitive, non venga compromessa dalla sentenza impugnata, la quale concerne solamente le decisioni controverse che sono state oggetto di un ricorso per annullamento.

57

Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

58

In primo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione in quanto esso ha travisato le argomentazioni giuridiche da essa presentategli e alle quali, di conseguenza, non ha risposto. A tale riguardo, la Commissione avrebbe chiaramente indicato, da un lato, di non poter seguire le procedure previste dalla decisione 97/413, con la conseguenza che essa ha dovuto fare ricorso ad una procedura ad hoc e, dall’altro, di conservare la propria competenza ad applicare tale decisione nel merito, in ossequio alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C201/09 P e C216/09 P, EU:C:2011:190). Tale argomento relativo alla distinzione tra le norme processuali e le norme sostanziali non emergerebbe in maniera chiara dalla sentenza impugnata ed i punti da 37 a 44 della stessa costituirebbero una risposta agli argomenti di McBride e a. e non a quelli della Commissione.

59

In secondo luogo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata non fornisce una risposta alla questione della ricevibilità che è stata sollevata nella causa Gill/Commissione, T‑471/10. Essa rileva che, in tale causa, il ricorrente ha presentato il proprio ricorso di annullamento un’ora e 21 minuti dopo la scadenza del termine, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate con il fax. Sebbene il Tribunale non sia tenuto ad esaminare tutte le questioni giuridiche dinanzi ad esso sollevate, la questione della ricevibilità in detta causa avrebbe dovuto nondimeno essere esaminata in maniera esplicita.

60

McBride e a. chiedono il rigetto del secondo motivo.

Giudizio della Corte

61

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento invocato dalla Commissione vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non implica che esso debba fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C201/09 P e C216/09 P, EU:C:2011:190, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

62

Da un lato, occorre constatare che con questo argomento la Commissione ribadisce sostanzialmente il ragionamento già formulato a sostegno del suo primo motivo.

63

Dall’altro, pur essendo vero che nella sentenza impugnata gli argomenti della Commissione sono stati esaminati brevemente, ciò non toglie che il ragionamento del Tribunale sia chiaro e tale da consentire tanto alla Commissione di conoscere le ragioni per le quali le decisioni controverse sono state annullate e di proporre la sua impugnazione, come lo dimostrano i numerosi argomenti formulati nell’ambito del primo motivo, quanto alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale.

64

Ne consegue che la sentenza impugnata non è viziata da difetto di motivazione.

65

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione vertente sul fatto che la sentenza impugnata non fornirebbe una risposta alla questione della ricevibilità, occorre rilevare che, con le sue ordinanze del 1o aprile 2011, Doherty/Commissione (T‑468/10, EU:T:2011:133), Conneely/Commissione (T‑469/10, non pubblicata, EU:T:2011:134), Oglesby/Commissione (T‑470/10, non pubblicata, EU:T:2011:135), Cavankee Fishing/Commissione (T‑472/10, non pubblicata, EU:T:2011:136), e McGing/Commissione (T‑473/10, non pubblicata, EU:T:2011:137), il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibili i ricorsi proposti in merito alle cause che hanno dato origine a tali ordinanze, poiché essi erano stati presentati tardivamente.

66

In ciascuna di tali ordinanze, dopo aver rilevato che il fax della cancelleria non rispondeva, al momento dell’invio del ricorso nella causa T‑471/10, il 27 settembre 2010 alle 23:53 e alle 23:57, orario di Lussemburgo, il Tribunale ha considerato che, tenuto conto della durata media di trasmissione dei fax nelle cause Hugh McBride/Commissione, T‑459/10, Boyle/Commissione, T‑461/10, Flaherty/Commissione, T‑462/10, Ocean Trawlers/Commissione, T‑463/10, Fitzpatrick/Commissione, T‑464/10, Hannigan/Commissione, T‑466/10, e Murphy/Commissione, T‑467/10, e anche a volere ammettere che il fax della cancelleria funzionasse normalmente, solo il ricorso della causa Gill/Commissione, T‑471/10 poteva essere ancora trasmesso entro mezzanotte, ora di scadenza del termine del ricorso.

67

Ciò considerato, non si può contestare al Tribunale di non aver debitamente motivato la sua decisione secondo cui il ricorso nella causa Gill/Commissione, T‑471/10, sarebbe stato presentato in tempo utile.

68

Ne consegue che il secondo argomento e, di conseguenza, il secondo motivo nella sua interezza, devono essere respinti.

69

Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

70

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

71

Poiché la Commissione è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda di McBride e a.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Top
  翻译: