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Document 62014CN0229
Case C-229/14: Request for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht Verden (Germany) lodged on 12 May 2014 — Ender Balkaya v Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
Causa C-229/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 12 maggio 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
Causa C-229/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 12 maggio 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
GU C 303 del 8.9.2014, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 303/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 12 maggio 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
(Causa C-229/14)
2014/C 303/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Verden
Parti
Ricorrente: Ender Balkaya
Resistente: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), debba essere interpretato nel senso che osti a norme di legge o prassi nazionali che non ricomprendono nel calcolo del numero di lavoratori dipendenti previsto da tale disposizione i membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ancorché questi svolgano la loro attività sotto la direzione o il controllo di un altro organo della società medesima, ricevano una retribuzione a titolo di corrispettivo dell’attività svolta e non possiedano in proprio quote della società. |
2) |
Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, debba essere interpretato nel senso che imponga necessariamente di considerare quali lavoratori nel calcolo degli organici previsto da tale disposizione anche coloro che, pur non ricevendo una retribuzione da parte del datore di lavoro, ma con il sostegno economico e con il riconoscimento degli enti pubblici competenti a promuovere l’occupazione, collaborino concretamente nell’intento di acquisire o approfondire conoscenze o di conseguire una formazione professionale («praticanti»), o se spetti agli Stati membri adottare disposizioni di legge o prassi nazionali al riguardo. |