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Document 62014CN0486

Causa C-486/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2014 — Procedimento penale a carico di Piotr Kossowski

GU C 16 del 19.1.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2014 — Procedimento penale a carico di Piotr Kossowski

(Causa C-486/14)

(2015/C 016/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Imputato nella causa principale

Piotr Kossowski

Altre parti del procedimento: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se le riserve formulate dalle parti contraenti all’atto della ratifica della CAAS (1) ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della CAAS — in particolare la riserva sub a) formulata dalla Repubblica federale di Germania all’atto della notifica dello strumento di ratifica, secondo cui essa non è vincolata dall’articolo 54 della CAAS «quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti in tutto o in parte sul suo territorio (…)» — continuino a valere dopo il trasferimento dell’acquis di Schengen nel contesto normativo dell’Unione con il protocollo di Schengen al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, mantenuto dal protocollo di Schengen sul Trattato di Lisbona; se tali eccezioni costituiscano limitazioni proporzionate all’articolo 50 della Carta (2) ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

2.

In caso di risposta negativa:

Se il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato sancito all’articolo 54 della CAAS e all’articolo 50 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro — nel caso di specie nella Repubblica federale di Germania — quando il procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro — nel caso di specie nella Repubblica di Polonia — è stato archiviato dalla procura della Repubblica per motivi oggettivi in virtù della carenza di elementi di prova sufficienti — senza l’adempimento di condizioni sanzionatorie e senza indagini dettagliate — e può essere riaperto soltanto ove emergano circostanze essenziali, prima sconosciute, senza che tali nuove circostanze sussistano tuttavia nello specifico.


(1)  Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19).

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2014, C 326, pag. 391).


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