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Document 62014CN0557

Causa C-557/14: Ricorso proposto il 4 dicembre 2014  — Commissione europea/Repubblica portoghese

GU C 46 del 9.2.2015, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/28


Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-557/14)

(2015/C 046/35)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009 pronunciata nella causa C-530/07 (1), Commissione/Repubblica portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una penalità di EUR 20  196 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-530/07 succitata, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella summenzionata causa C-530/07;

condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 2  244, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella causa C-530/07 succitata, fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento ovvero fino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza adottata nella summenzionata causa C-530/07 qualora quest’ultima data sia anteriore;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I)

Determinazione della penalità — deve basarsi su tre criteri:

1 —

Gravità dell’infrazione — la Commissione propone un coefficiente di gravità pari a 3, in una scala da 1 a 20. Secondo della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 228 del Trattato CE (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), la Commissione calcola tale coefficiente tenendo in conto:

a)

l’importanza delle norme dell’Unione oggetto dell’infrazione — dagli articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, e 4 e dall’allegato I della direttiva 91/271/CEE (2) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (in prosieguo: la «direttiva 91/271/CEE»), risulta che lo smaltimento delle acque reflue urbane non trattate nelle acque recipienti causa un inquinamento che incide in maniera significativa sulla qualità di tali acque e degli ecosistemi ad esse associati. La raccolta e il trattamento di tutte le acque reflue urbane a partire da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15  000 riveste un’importanza fondamentale per la preservazione e il miglioramento della qualità delle acque recipienti, degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da tali corpi idrici, nonché nella prospettiva di garantire l’integrale e corretta applicazione di altre direttive dell’Unione.

b)

le conseguenze di tale infrazione per gli interessi generali e particolari -

la tutela dell’ambiente e della salute umana si fonda su un interesse generale. L’esecuzione incompleta della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-503/07 (in prosieguo: la «sentenza») rappresenta un grave rischio di inquinamento ambientale e ha conseguenze sulla salute umana.

l’esecuzione incompleta della sentenza potrà altresì pregiudicare l’applicazione di altre direttive dell’Unione europea e incide direttamente sulla possibilità per i cittadini di beneficiare di corpi idrici recipienti non inquinati che consentano la pratica di attività ricreative, il che potrà pregiudicare il settore turistico e l’attività economica ad esso inerente.

c)

altre circostanze aggravanti e attenuanti

Attenuanti:

i)

il numero di agglomerati con un a.e. superiore a 15  000 e non conformi all’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE è passato, dalla data di pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 258 TFUE, da 15 a 2.

ii)

riguardo all’agglomerato di Vila Real de Santo António, il nuovo impianto di trattamento è operativo dal 2009 e soltanto tre zone di tale agglomerato non risultano ancora collegate all’impianto di trattamento; per quanto riguarda Matosinhos, l’attuale impianto di trattamento consente un trattamento primario delle acque reflue di tale agglomerato, le quali sono in seguito scaricate in mare, attraverso una condotta sottomarina, a più di 2 chilometri dalla costa.

Secondo le autorità portoghesi ciò non incide sulla buona qualità delle acque balneari.

Aggravanti:

i)

la piena esecuzione della sentenza non potrà essere dimostrata prima del 2018, poiché gli obblighi di raccolta e trattamento di cui trattasi nel presente procedimento avrebbero dovuto essere integralmente adempiuti al più tardi entro il 31 dicembre del 2000.

ii)

le disposizioni della direttiva 91/271/CEE in questione, rispetto alle quali la Repubblica portoghese continua ad essere inadempiente, impongono obblighi chiari.

iii)

i termini in seguito presentati alla Commissione dalle autorità portoghesi non sono stati rispettati e ciò è avvenuto in una maniera che la Commissione ritiene grave.

iv)

l’elevato numero di procedure di infrazione nei confronti del Portogallo, comprese sentenze già pronunciate dalla Corte di giustizia in tale settore specifico del trattamento delle acque reflue urbane, denota un comportamento illegittimo ripetuto, e ciò in un settore in cui le ripercussioni per la salute umana e per l’ambiente sono particolarmente importanti.

2 —

La durata dell’infrazione - tenuto conto del tempo già decorso dalla data di pronuncia della sentenza, la Commissione propone l’applicazione del coefficiente massimo di durata dell’infrazione, vale a dire 3.

3 —

La necessità di assicurare l’effetto dissuasivo della penalità - Come precisato nella comunicazione del 2005, per l’efficacia dissuasiva è stato scelto un fattore «n» pari ad una media basata, da un lato, sul prodotto interno lordo dello Stato membro in questione e, dall’altro, sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Il fattore «n» attualmente applicabile al Portogallo è di 3,40.

II —    Calcolo dell’importo della penalità

a)

penalità per ogni giorno di ritardo

Come indicato nella comunicazione del 2005, è calcolata attraverso la seguente formula:

Importo forfettario uniforme x coefficiente di gravità x coefficiente di durata x fattore «n», vale a dire, nel presente procedimento, 660 x 3 x 3 x 3,40 = EUR 20  196 al giorno.

Per garantire la progressiva diminuzione della penalità per ogni giorno di ritardo, la Commissione propone di dividere l’importo della penalità per ogni giorno di ritardo (EUR 20  196 al giorno) per il numero di a.e. non ancora conforme alla sentenza. Alla luce dei dati più recenti il numero di a.e. ancora non conforme alla direttiva 91/271/CEE è di 3 21  950. Di conseguenza, la Commissione propone di dividere il valore dell’importo forfettario uniforme (EUR 20  196 al giorno) per 3 21  950.

Il risultato di tale divisione (20  196: 3 21  950), cioè EUR 0,06 al giorno, sarà dedotto dal valore dell’importo forfettario uniforme per ogni a.e. nel frattempo divenuto conforme.

b)

Somma forfettaria

La formula di calcolo dell’importo giornaliero per la determinazione della somma forfettaria è molto simile a quella dell’importo giornaliero per la determinazione della penalità e consiste nel moltiplicare un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicare il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il fattore «n»), fattore che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro in questione sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

Tuttavia, l’importo fisso di base applicato dalla Commissione per il calcolo della somma forfettaria sarà, invece, più basso di quello applicato per la determinazione della penalità, poiché il comportamento dello Stato membro in situazione d’infrazione diventa più riprovevole al momento della sentenza a norma dell’articolo 260 TFUE, nella misura in cui la sua infrazione persiste nonostante due sentenze consecutive della Corte. L’importo forfettario uniforme per il pagamento della somma forfettaria è attualmente pari a EUR 200 euro al giorno e non viene qui proposto un coefficiente di durata.

Tenendo pertanto conto dell’importo forfettario uniforme, del coefficiente di gravità e del fattore «n», l’importo giornaliero per la determinazione della somma forfettaria ammonta a: 220 x 3 x 3,40 = EUR 2  244.

c)

Test della somma forfettaria minima

Occorre esaminare — prestando attenzione alla somma forfettaria minima stabilita per lo Stato membro in questione — se debba essere proposta alla Corte l’applicazione di un importo giornaliero o di un importo forfettario. A tal fine, occorre comparare, da un lato, il valore totale accumulato dell’importo giornaliero per la determinazione della somma forfettaria calcolato fino alla data della decisione della Commissione (di adire la Corte ai sensi dell’articolo 260 TFUE) e, dall’altro, la somma forfettaria minima definita per lo Stato membro in questione.

Il numero di giorni decorsi tra la data della pronuncia della sentenza (7 maggio 2009) e la data della decisione della Commissione di adire la Corte ai sensi dell’articolo 260 TFUE (16 ottobre 2014) è di 1987. Di conseguenza, alla data della citata decisione della Commissione, il valore totale accumulato dell’importo giornaliero per la determinazione della somma forfettaria è di EUR 2  244 x 1987 giorni = EUR 4 4 58  828.

La somma forfettaria minima fissata per il Portogallo è attualmente pari a EUR 1 8 75  000.

Poiché così il valore totale accumulato dell’importo giornaliero per la determinazione della somma forfettaria minima alla data del 16 ottobre 2014 supera la somma forfettaria minima fissata per il Portogallo, la Commissione propone che sia imposto al Portogallo il pagamento dell’importo giornaliero per la determinazione della penalità, vale a dire EUR 2  244 al giorno a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza e fino alla data della pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 260 TFUE, ovvero fino alla data in cui il Portogallo avrà dato esecuzione alla prima di tali sentenze laddove quest’ultima data sia anteriore.


(1)  EU:C:2009:292.

(2)  GU L 135, pag. 40.


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