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Document 62014CN0557
Case C-557/14: Action brought on 4 December 2014 — European Commission v Portuguese Republic
Causa C-557/14: Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
Causa C-557/14: Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
GU C 46 del 9.2.2015, p. 28–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/28 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-557/14)
(2015/C 046/35)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009 pronunciata nella causa C-530/07 (1), Commissione/Repubblica portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; |
— |
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una penalità di EUR 20 196 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-530/07 succitata, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella summenzionata causa C-530/07; |
— |
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 2 244, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella causa C-530/07 succitata, fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento ovvero fino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza adottata nella summenzionata causa C-530/07 qualora quest’ultima data sia anteriore; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I) |
Determinazione della penalità — deve basarsi su tre criteri: |
1 — |
Gravità dell’infrazione — la Commissione propone un coefficiente di gravità pari a 3, in una scala da 1 a 20. Secondo della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 228 del Trattato CE (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), la Commissione calcola tale coefficiente tenendo in conto:
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2 — |
La durata dell’infrazione - tenuto conto del tempo già decorso dalla data di pronuncia della sentenza, la Commissione propone l’applicazione del coefficiente massimo di durata dell’infrazione, vale a dire 3. |
3 — |
La necessità di assicurare l’effetto dissuasivo della penalità - Come precisato nella comunicazione del 2005, per l’efficacia dissuasiva è stato scelto un fattore «n» pari ad una media basata, da un lato, sul prodotto interno lordo dello Stato membro in questione e, dall’altro, sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Il fattore «n» attualmente applicabile al Portogallo è di 3,40. |
II — Calcolo dell’importo della penalità
a) |
penalità per ogni giorno di ritardo
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b) |
Somma forfettaria
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c) |
Test della somma forfettaria minima
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(1) EU:C:2009:292.