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Document 62014FA0119

Causa F-119/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — FE/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Iscrizione nell’elenco di riserva — Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso — Rispettive competenze dell’APN e della commissione giudicatrice — Durata minima dell’esperienza professionale — Modalità di calcolo — Manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice — Insussistenza — Perdita della possibilità di assunzione — Risarcimento)

GU C 381 del 16.11.2015, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/63


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — FE/Commissione

(Causa F-119/14) (1)

((Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Iscrizione nell’elenco di riserva - Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso - Rispettive competenze dell’APN e della commissione giudicatrice - Durata minima dell’esperienza professionale - Modalità di calcolo - Manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice - Insussistenza - Perdita della possibilità di assunzione - Risarcimento))

(2015/C 381/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FE (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che pone termine al procedimento avviato ai fini della nomina a funzionaria della ricorrente, la quale risulta iscritta in un elenco di riserva di concorso, dopo averle reso noto che la DG interessata aveva espresso il consenso all’assunzione, e dopo aver giudicato insufficiente la sua esperienza professionale.

Dispositivo

1)

La decisione del 17 dicembre 2013 con cui la Commissione europea ha rifiutato di assumere FE è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare a FE l’importo di EUR 10  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da FE.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag. 56.


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