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Document 62014TN0040
Case T-40/14: Action brought on 10 January 2014 — Electrabel and Dunamenti Erőmű v Commission
Causa T-40/14: Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione
Causa T-40/14: Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione
GU C 112 del 14.4.2014, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/45 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione
(Causa T-40/14)
2014/C 112/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti : Electrabel (Bruxelles, Belgio) e Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Ungheria) (rappresentante: J. Philippe, avvocato)
Convenuta : Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il ricorso; |
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dichiarare che si configura una responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per l’adozione illegittima della decisione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005 (GU 2009 L 225, pag. 53) (in prosieguo: la «decisione AAE»); |
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condannare la Commissione a risarcire pienamente e congiuntamente le ricorrenti per le perdite da esse subite a causa della cessazione anticipata ed erronea dell’accordo a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (in prosieguo: l’«AAE») del 10 ottobre tra la Magyar Villamos Művek («MVM») di proprietà statale e titolare del permesso di distribuzione di energia elettrica per la rete pubblica, e la Dunamenti, un produttore di energia elettrica, in applicazione della decisione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005, e che ammontano ad almeno EUR 250 milioni, importo che deve essere aggiornato e modificato in funzione di dati che saranno disponibili in futuro; |
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condannare al pagamento di interessi sul suddetto risarcimento a partire dalla data della decisone che impone l’obbligo di risarcire i danni nel presente caso, a un tasso annuo dell’8% o a un tasso fissato dal Tribunale nell’esercizio del suo potere discrezionale; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla manifesta illegittimità dell’AAE. Le ricorrenti sostengono che la decisione AAE (avverso la quale è attualmente pendente un’impugnazione dinanzi al Tribunale, causa T-179/09) è viziata da numerosi gravi errori incompatibili con la normale condotta di un’istituzione avente il compito di garantire l’applicazione di norme in materia di concorrenza e dovrebbe quindi far insorgere la responsabilità dell'Unione, in quanto:
I ricorrenti fanno valere che un tale errore grossolano non può essere spiegato dalla complessità prima facie del caso o dai vincoli oggettivi cui è soggetta la Commissione quando esegue un controllo su un aiuto di stato. Piuttosto, tali errori sono dovuti in ampia misura al rifiuto della Commissione di valutare individualmente l’AAE e costituiscono una evidente dimostrazione del fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti imposti al suo potere discrezionale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza le ricorrenti hanno subito un danno effettivo a causa della cessazione anticipata dell’AAE. A causa della condotta illegittima della Commissione, è stato posto fine all’AAE prima della scadenza del suo termine contrattuale. Le ricorrenti fanno valere che dalla cessazione anticipata sono derivate ad esse perdite molto rilevanti e che tale danno, che non può essere quantificato precisamente in questa fase, eccede EUR 250 milioni. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che vi è un nesso causale diretto tra la condotta illegittima della Commissione e il danno subito dalle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che se la condotta della Commissione fosse stata conforme al diritto dell'Unione, non vi sarebbe stata una cessazione anticipata dell’AAE, per cui il danno derivante alle ricorrenti dall’erronea decisione AAE sarebbe stato evitato. |