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Document 62014TN0316

Causa T-316/14: Ricorso proposto il 1 ° maggio 2014 — PKK/Consiglio

GU C 245 del 28.7.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/22


Ricorso proposto il 1o maggio 2014 — PKK/Consiglio

(Causa T-316/14)

2014/C 245/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: avv. ti A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (1) del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK (a.k.a KADEK a.k.a. Kongra-GEL);

dichiarare che il regolamento (CE) n. 2580/2001 (2) del Consiglio non è applicabile al PKK (a.k.a KADEK a.k.a. Kongra-GEL);

in subordine, dichiarare giustificata una misura più limitata rispetto all’inserimento permanente nell’elenco;

concedere al ricorrente il rimborso delle spese unitamente agli interessi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK e/o sul fatto che il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio non è applicabile a causa dell’inosservanza della legge sul conflitto armato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, poiché il PKK non può essere qualificato come «gruppo terroristico» quale definito nella posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP (3).

3.

Terzo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità competente, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP.

4.

Quarto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto la decisione è in parte basata su informazioni ottenute attraverso tortura o maltrattamenti, non avendo quindi rispettato i principi e i diritti fondamentali e non avendone promosso l’applicazione conformemente all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto il Consiglio non ha effettuato un appropriato riesame come prescritto dall’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP.

6.

Sesto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto la decisione non soddisfa i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.

7.

Settimo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto non soddisfa l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto viola i diritti della difesa del PKK nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

(3)  Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo.


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