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Document 62014TN0409
Case T-409/14: Action brought on 2 June 2014 — Marcuccio v Court of Justice
Causa T-409/14: Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Marcuccio/Corte di giustizia
Causa T-409/14: Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Marcuccio/Corte di giustizia
GU C 245 del 28.7.2014, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/30 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Marcuccio/Corte di giustizia
(Causa T-409/14)
2014/C 245/42
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 gennaio 2014, inoltrata dall’attore alla Corte di giustizia. |
— |
Condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 25. 000 euro, ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che codesto Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno patito da quest’ultimo in ragione dell’irragionevole durata della procedura giurisdizionale esperita dal ricorrente, ovvero a titolo di indennità in ragione dell’irragionevole durata della procedura di cui trattasi. |
— |
Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha come oggetto i danni che il ricorrente pretende avere subito dal fatto di una presunta eccessiva durata della procedura nella causa T-236/02, Marcuccio/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, anche per difetto assoluto di istruttoria e violazione del dovere di buona amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di legge ed errore manifesto di apprezzamento. |