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Document 62014TN0687
Case T-687/14: Action brought on 22 September 2014 — Novomatic v OHIM — Simba Toys (African SIMBA)
Causa T-687/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)
Causa T-687/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)
GU C 409 del 17.11.2014, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/55 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)
(Causa T-687/14)
2014/C 409/75
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 luglio 2014, procedimento R-2098/2013-4, con l’effetto che l’UAMI rigetti l’opposizione per il difetto di somiglianza tra i marchi o segni e di rischio di confusione globale e accolga la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 009752271 «African SIMBA»; |
— |
condannare l’UAMI, e, in caso d’intervento scritto, l’opponente, a sostenere le proprie spese e a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «African SIMBA» per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9752 271
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «Simba» nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA» per prodotti della classe 28
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.