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Document 62014TN0799

Causa T-799/14: Ricorso proposto il 5 dicembre 2014 — Gazprom Neft/Consiglio

GU C 81 del 9.3.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/22


Ricorso proposto il 5 dicembre 2014 — Gazprom Neft/Consiglio

(Causa T-799/14)

(2015/C 081/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gazprom Neft OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, S. Cogman, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (1), che inserisce l’articolo 4 bis nella decisione 2014/512/PESC del Consiglio;

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (2), che inserisce l’articolo 3 bis nel regolamento n. 833/2014 del Consiglio;

annullare l’articolo 1, paragrafo 1 e l’Allegato della decisione 2014/659/PESC del Consiglio, nella misura in cui inseriscono l’articolo 1, paragrafi 2, lettere da b) a d) e 3 e l’Allegato III, nella decisione 2014/512/PESC del Consiglio, nella parte in cui tali disposizioni riguardano la ricorrente;

annullare l’articolo 1, paragrafi 5 e 9 e l’Allegato III del regolamento n. 960/2014 del Consiglio, nella misura in cui inseriscono l’articolo 5, paragrafi 2, lettere da b) a d) e 3 e l’Allegato VI, nel regolamento n. 833/2014 del Consiglio, nella parte in cui tali disposizioni riguardano la ricorrente;

annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2014/659/PESC del Consiglio, che sostituisce l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione riguarda la ricorrente;

annullare l’articolo 1, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, che sostituisce l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione riguarda la ricorrente; e

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per la carenza di motivazione concernente, in particolare, il fatto che sia la decisione 2014/659/PESC del Consiglio che il regolamento n. 960/2014 del Consiglio non hanno nemmeno tentato di spiegare il motivo per il quale i progetti della ricorrente inerenti oli non convenzionali costituiscano oggetto di misure restrittive mirate.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadeguatezza dell’articolo 215 TFUE quale fondamento normativo delle disposizioni impugnate del regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, e sull’inadeguatezza dell’articolo 29 TUE quale fondamento normativo delle disposizioni impugnate della decisione 2014/659/PESC del Consiglio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle disposizioni impugnate, dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’UE e la Russia (3).

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali. Le disposizioni impugnate comportano un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio della libertà d’impresa e del diritto di proprietà della ricorrente. Tali disposizioni non sono adeguate al raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono (risultando, pertanto, anche non necessarie) e, in ogni caso, esse comportano oneri significativamente più gravosi rispetto a qualsiasi possibile beneficio.


(1)  Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).

(2)  Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).

(3)  Decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (GU L 327, pag. 1).


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