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Document 62015CA0016

Causa C-16/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole da 3 a 5 — Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro — Diritto ad un’indennità)

GU C 419 del 14.11.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

(Causa C-16/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole da 3 a 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro - Diritto ad un’indennità))

(2016/C 419/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Parti

Ricorrente: María Elena Pérez López

Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Dispositivo

1)

La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, sia applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che:

il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico sanitario, sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola poiché detti contratti sono basati su disposizioni di legge che consentono il rinnovo per assicurare la prestazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durature;

non esista alcun obbligo per l’amministrazione competente di creare posti strutturali che mettano fine all’assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale e che gli sia permesso di destinare i posti strutturali creati all’assunzione di personale «a termine», in modo tale che la situazione di precarietà dei lavoratori perduri, mentre lo Stato interessato conosce un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo in tale settore.

2)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non si oppone, in via di principio, ad una normativa nazionale che impone che il rapporto contrattuale termini alla data prevista dal contratto a tempo determinato e che si proceda alla liquidazione di ogni pagamento, senza che ciò escluda un’eventuale nuova nomina, a condizione che detta normativa non sia di natura tale da rimettere in causa l’obiettivo o l’efficacia pratica di tale accordo quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla quarta questione proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna).


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


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