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Document 62015CA0016
Case C-16/15: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 14 September 2016 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 4 de Madrid — Spain) — María Elena Pérez López v Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clauses 3 to 5 — Successive fixed-term employment contracts within the public health service — Measures to prevent the abusive use of successive fixed-term employment relationships — Penalties — Reclassification of the employment relationship — Right to compensation)
Causa C-16/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole da 3 a 5 — Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro — Diritto ad un’indennità)
Causa C-16/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole da 3 a 5 — Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro — Diritto ad un’indennità)
GU C 419 del 14.11.2016, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)
(Causa C-16/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole da 3 a 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro - Diritto ad un’indennità))
(2016/C 419/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid
Parti
Ricorrente: María Elena Pérez López
Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)
Dispositivo
1) |
La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, sia applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che:
|
2) |
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non si oppone, in via di principio, ad una normativa nazionale che impone che il rapporto contrattuale termini alla data prevista dal contratto a tempo determinato e che si proceda alla liquidazione di ogni pagamento, senza che ciò escluda un’eventuale nuova nomina, a condizione che detta normativa non sia di natura tale da rimettere in causa l’obiettivo o l’efficacia pratica di tale accordo quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
3) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla quarta questione proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna). |