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Document 62015CN0021
Case C-21/15 P: Appeal brought on 19 January 2015 by the European Commission against the judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) delivered on 7 November 2014 in Case T-399/11 Banco Santander and Santusa v Commission
Causa C-21/15 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 novembre 2014 , causa T-399/11, Banco Santander e Santusa/Commissione
Causa C-21/15 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 novembre 2014 , causa T-399/11, Banco Santander e Santusa/Commissione
GU C 81 del 9.3.2015, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 81/11 |
Impugnazione proposta il 19 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 novembre 2014, causa T-399/11, Banco Santander e Santusa/Commissione
(Causa C-21/15 P)
(2015/C 081/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Altre parti nel procedimento: Banco Santander, S.A. e Santusa Holding, S.L.
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea; |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto avendo erroneamente interpretato l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, e, in particolare, la nozione di selettività degli aiuti di Stato contenuta in detto articolo.
Il presente motivo unico d’impugnazione è formato di due parti, che costituiscono l’errore di diritto individuato:
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in primo luogo, il Tribunale commette un errore imponendo, al fine di dimostrare che una misura è selettiva, l’obbligo di determinare un gruppo di imprese con caratteristiche specifiche e intrinseche (identificabili ex ante); e |
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in secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di selettività, giacché ha effettuato una distinzione artificiale fra gli aiuti all’esportazione di beni e gli aiuti all’esportazione di capitali. |