This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CN0457
Case C-457/15: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin (Germany) lodged on 28 August 2015 — Vattenfall Europe Generation AG v Federal Republic of Germany
Causa C-457/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania
Causa C-457/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania
GU C 398 del 30.11.2015, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania
(Causa C-457/15)
(2015/C 398/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Vattenfall Europe Generation AG
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’inserimento della categoria di attività «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (1) implichi che il dies a quo relativo all’obbligo di scambio delle quote di emissioni di un impianto per la produzione di elettricità coincida con il momento della prima emissione di gas a effetto serra, decorrendo quindi eventualmente da un momento anteriore alla prima produzione di elettricità dell’impianto. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) (2) debba essere interpretato nel senso che l’emissione di gas a effetto serra, che abbia luogo prima dell’avvio del normale funzionamento di un impianto contemplato dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE implichi l’obbligo di comunicazione e di restituzione delle quote da parte del gestore dell’impianto fin dal momento della prima emissione prodotta durante la fase di allestimento dell’impianto. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) debba essere interpretato nel senso che essa osti all’applicazione della norma nazionale di recepimento di cui all’articolo 18, paragrafo 4, della Zuteilungsverordnung 2020 (regolamento in materia di assegnazione delle quote 2020) a impianti per la produzione di elettricità in relazione alla determinazione del dies a quo dell’obbligo di scambio delle quote di emissioni. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(2) Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).