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Document 62015TA0366
Case T-366/15 P: Judgment of the General Court of 14 December 2016 — Todorova Androva v Council and Others (Appeal — Civil Service — Officials — Promotion — 2011 promotion procedure — Non-inclusion on the list of officials eligible for promotion — Action at first instance dismissed — Article 45 of the Staff Regulations — Clause 4 of the Framework Agreement on fixed- term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Equal treatment — Obligation to state reasons — Burden of proof — Obligation on the court hearing the substantive application to investigate — Plea of illegality — Rule of correspondence between the complaint and the action before the EU Courts)
Causa T-366/15 P: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Todorova Androva/Consiglio e a. («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili — Rigetto del ricorso in primo grado — Articolo 45 dello Statuto — Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito — Eccezione di illegittimità — Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»)
Causa T-366/15 P: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Todorova Androva/Consiglio e a. («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili — Rigetto del ricorso in primo grado — Articolo 45 dello Statuto — Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito — Eccezione di illegittimità — Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»)
GU C 38 del 6.2.2017, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/30 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Todorova Androva/Consiglio e a.
(Causa T-366/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2011 - Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili - Rigetto del ricorso in primo grado - Articolo 45 dello Statuto - Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito - Eccezione di illegittimità - Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»))
(2017/C 038/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti); Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, G. Gattinara e A.-C. Simon, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti); e Corte dei conti (rappresentante: N. Scafarto, agente)
Interveniente a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf e M. Dean, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Todorova Androva/Consiglio (F-78/12, EU:F:2015:37).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La sig.ra Viara Todorova Androva è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea. |
3) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese. |