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Document 62015TN0061

Causa T-61/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

GU C 107 del 30.3.2015, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/36


Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

(Causa T-61/15)

(2015/C 107/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «(1e1)» — Domanda di registrazione n. 11 047 479

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 101/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di opposizione n. B 002090507 tra la 1&1 Internet AG e la UNO E Bank;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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