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Document 62015TN0436

Causa T-436/15: Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione

GU C 328 del 5.10.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/20


Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione

(Causa T-436/15)

(2015/C 328/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italia); e Negro Daniele (Otranto) (rappresentanti: V. Pellegrino e A. Micolani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via preliminare, sospendere il provvedimento nei limiti dell’interesse dei ricorrenti ai sensi dell’art. 278 TFUE;

accertare e dichiarare l’illegittimità della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/789 ed in particolare dell’art. 9 e dell’Allegato I, nella parte in cui classificano la specie Vitis tra quelle sensibili agli isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa e pertanto ne vietano la movimentazione «all’interno dell’unione, all’interno o all’esterno della zona delimitata» e per l’effetto annullarla nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;

ordinare alla parte convenuta di pagare i costi del procedimento;

ordinare alla parte convenuta ogni altra misura che lo stesso ritenga opportuna, ivi compresi supplementi di istruttoria, anche per il tramite dell’EFSA.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle loro pretensioni, i ricorrenti fanno valere la violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 5 del TUE e 296 del TFUE, la violazione delle forme sostanziali sotto forma di carenza e/o erroneità della motivazione, nonché lo sviamento di potere per erroneità dei presupposti in fatto e diritto; il difetto di istruttoria e l’intrinseca contraddittorietà.

Le ricorrenti precisano che il ricorso muove dagli studi condotti dai ricercatori del CNR di Bari, i quali sulla scorta di osservazioni, analisi ed esperimenti, sul campo ed in laboratorio, dimostrano che:

il batterio isolato nel Salento è diverso per subspecie e ceppo da quello notoriamente responsabile delle fitopatologie della vite nei continenti extra-europei;

dal 2013 ad oggi i vitigni coltivati all’interno della Provincia di Lecce non hanno manifestato alcun sintomo né della Malattia di Pierce, né di altri disseccamenti patologici;

nello stesso periodo sui medesimi vitigni non è stata riscontrata alcuna traccia del batterio, neppure nelle zone vicine e a diretto contatto con gli ulivi infetti;

gli esperimenti condotti sulla vite in laboratorio (mediante inoculo e/o contatto con il vettore) hanno dato tutti esito negativo, sia con riguardo allo sviluppo dell’infezione sia con riguardo alla presenza stessa del batterio in forme asintomatiche.

Sicché l’inclusione della vite tra le piante specificate si appalesa, secondo le ricorrenti, illegittima perché non tiene conto delle risultanze istruttorie dalle quali emerge la certa immunità della vite al batterio diffusosi nella zona infetta.

Il provvedimento sarebbe altresì contraddittorio, atteso che a seguito di un primo parere EFSA 26/11/2013, in cui si dava atto della scarsa conoscenza del ceppo di Xylella fastidiosa apparso nel Salento, la Commissione nelle precedenti decisioni n. 87 e n. 497 del 2014 non aveva incluso la vite tra le piante sensibili, mentre sorprendentemente l’ha poi inserita vietandone la movimentazione pur a valle dell’acquisizione di studi più approfonditi della stessa EFSA e delle autorità italiane che hanno dimostrato l’immunità della stessa al batterio isolato nel Salento.


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