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Document 62016CA0348
Case C-348/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 July 2017 (request for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano- Italy) — Moussa Sacko v Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano (Reference for a preliminary ruling — Asylum policy — Directive 2013/32/EU — Articles 12, 14, 31 and 46 — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to effective judicial protection — Appeal against a decision refusing an application for international protection — Whether it is possible for the court to adjudicate without hearing the applicant)
Causa C-348/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Rinvio pregiudiziale — Politica d’asilo — Direttiva 2013/32/UE — Articoli 12, 14, 31 e 46 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale — Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente)
Causa C-348/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Rinvio pregiudiziale — Politica d’asilo — Direttiva 2013/32/UE — Articoli 12, 14, 31 e 46 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale — Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente)
GU C 309 del 18.9.2017, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
(Causa C-348/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 12, 14, 31 e 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale - Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente))
(2017/C 309/16)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti
Ricorrente: Moussa Sacko
Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
Dispositivo
La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.