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Document 62016CN0007
Case C-7/16: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia No 11 de Vigo (Spain) lodged on 6 January 2016 — Banco Popular Español, S.A. and PL Salvador, S.A.R.L. v María Rita Giráldez Villar and Modesto Martínez Baz
Causa C-7/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Spagna) il 6 gennaio 2016 — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz
Causa C-7/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Spagna) il 6 gennaio 2016 — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz
GU C 118 del 4.4.2016, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Spagna) il 6 gennaio 2016 — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz
(Causa C-7/16)
(2016/C 118/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo
Parti
Ricorrenti: Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L.
Resistenti: María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla luce degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debba essere interpretata nel senso che risulta contraria a tali disposizioni l’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione legislativa di uno Stato membro, come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che limiti l’applicazione di quest’ultimo alla fase di accertamento, prima che venga emessa la sentenza, impedendone l’applicazione nella fase esecutiva dopo che sia stata pronunciata la sentenza o sia scaduto il termine per presentare opposizione, e nel frattempo non venga soddisfatta interamente la pretesa del creditore. |
2) |
Se le disposizioni dell’Unione europea citate nella prima questione debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una norma di diritto interno come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che permette di cedere ad un terzo un credito controverso in cui le parti sono, da un lato, un imprenditore, e dall’altro, un consumatore, senza esigere che al consumatore venga notificata con un atto facente fede l’avvenuta cessione, il relativo titolo o ragion d’essere e senza richiedere che venga indicato, con prova documentale (e in ogni caso), il prezzo definitivo di acquisto del credito, segnalando la riduzione o lo sgravio applicato. |
3) |
Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1978, nella causa Simmenthal (3) [106/77] debba essere interpretata nel senso che, per garantire il conseguimento dell’obiettivo della direttiva citata nella prima questione, e alla luce degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice nazionale debba disapplicare una disposizione di diritto interno, come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che impedisce di esercitare il diritto di riscatto su un credito controverso nell’ambito dello stesso procedimento di esecuzione del credito ceduto, imponendo al consumatore l’onere di avviare, entro il termine di decadenza di nove giorni dalla notifica della cessione, un procedimento di accertamento ex novo nei confronti del nuovo titolare del credito ceduto, con le spese che ne derivano (avvocato, «procurador», tasse giudiziarie, determinazione del foro competente quando il cessionario non è domiciliato in Spagna, ecc.), al fine di poter esercitare tale diritto. |
(3) EU:C:1978:49.