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Document 62016TB0170

Causa T-170/16: Ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente locale di uno Stato membro — Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno — Esecuzione della decisione — Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari — Assenza di presa di posizione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

GU C 402 del 27.11.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/34


Ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera / Commissione

(Causa T-170/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente locale di uno Stato membro - Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno - Esecuzione della decisione - Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari - Assenza di presa di posizione della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2017/C 402/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Guardian Glass España, Central Vidriera (Llodio, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in un documento del 15 luglio 2015, intitolato «Controversie fiscali nel País Basco (Álava) — Messaggio informale relativo alle deduzioni supplementari di compatibilità con gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale del 1998».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.

3)

Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Regno di Spagna non sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


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