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Document 62016TN0336
Case T-336/16: Action brought on 22 June 2016 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo v EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)
Causa T-336/16: Ricorso proposto il 22 giugno 2016 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)
Causa T-336/16: Ricorso proposto il 22 giugno 2016 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)
GU C 296 del 16.8.2016, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/35 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2016 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)
(Causa T-336/16)
(2016/C 296/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gianni Versace SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO» — Domanda di registrazione n. 11 992 435
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 nel procedimento R 1005/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accogliere il presente ricorso; |
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annullare la decisione impugnata e conseguentemente registrare il marchio n. 11992435 per tutti i prodotti rivendicati impregiudicati quelli già concessi; |
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condannare controparte alle spese. |
Motivo invocato
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La Ricorrente ritiene che la decisione del 6 aprile 2016 sia viziata sotto il profilo dello scarso esame delle prove che dimostrerebbero l’insufficiente uso dei marchi azionati da controparte, oltre a non aver valutato con attenzione alla luce di tutti i fattori pertinenti il rischio di confusione tra i marchi e tra i prodotti. |