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Document 62016TN0620
Case T-620/16: Action brought on 30 August 2016 — The Logistical Approach v EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)
Causa T-620/16: Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)
Causa T-620/16: Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)
GU C 402 del 31.10.2016, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/51 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)
(Causa T-620/16)
(2016/C 402/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Idealogistic» — Domanda di registrazione n. 12 318 234
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2016 nel procedimento R 1435/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale, annullare la decisione impugnata; |
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in subordine, riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha erroneamente confermato la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione del marchio 012318234 per i servizi «consigli nell’ambito della logistica, quali scelta di itinerari, stabilimento di magazzini e scelta di mezzi di trasporto»; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |