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Document 62017CN0167

Causa C-167/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

GU C 178 del 6.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

(Causa C-167/17)

(2017/C 178/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Volkmar Klohn

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto relativo alla «procedura (…) non eccessivamente onerosa», di cui all’articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, sia potenzialmente applicabile in una fattispecie come quella in esame, in cui l’autorizzazione urbanistica impugnata nel procedimento era stata rilasciata prima della data ultima per la trasposizione della direttiva medesima e in cui anche il procedimento di impugnazione di tale autorizzazione è stato introdotto prima della data di cui trattasi. In tal caso, se il disposto dalla direttiva sulla partecipazione del pubblico, relativo alla «procedura (…) non eccessivamente onerosa», si applichi potenzialmente a tutte le spese sostenute nel procedimento o soltanto a quelle sostenute dopo la data ultima per la trasposizione.

2)

Qualora lo Stato membro interessato non abbia adottato misure specifiche al fine della trasposizione dell’articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, se, quando pronuncia una condanna alle spese in un procedimento al quale è applicabile la direttiva di cui trattasi, un giudice nazionale, che gode di potere discrezionale quanto al riconoscimento delle spese a carico di una parte soccombente, sia tenuto a garantire che tale condanna non renda il procedimento «eccessivamente oneroso», e ciò perché le relative disposizioni hanno efficacia diretta o perché il giudice dello Stato membro di cui trattasi è tenuto a interpretare il proprio diritto procedurale in un modo per quanto possibile conforme agli obiettivi dell’articolo 10 bis.

3)

Qualora una decisione di condanna alle spese non contenga limitazioni e, non essendo stata impugnata, sia considerata come definitiva e inappellabile ai sensi del diritto nazionale, se il diritto dell’Unione esiga che:

(a)

un Taxing Master al quale il diritto nazionale attribuisce il compito di quantificare l’ammontare delle spese ragionevolmente sostenute dalla parte vittoriosa; o

(b)

un giudice investito del riesame della decisione di detto Taxing Master

abbia comunque un obbligo di derogare alle misure di diritto nazionale altrimenti applicabili e stabilire l’ammontare delle spese da accordare in modo tale da garantire che le spese così riconosciute non rendano il procedimento eccessivamente oneroso.


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