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Document 62017TA0135
Case T-135/17: Judgment of the General Court of 6 May 2019 — Scor v Commission (State aid — Market for reinsuring the risks of natural disaster — Aid in the form of an unlimited state guarantee granted to the CCR — Decision declaring the aid to be compatible with the internal market at the end of the preliminary examination procedure — Article 107(3)(c), TFUE — Action for annulment — Locus standi — No substantial effect on the competitive position — Partial inadmissibility — Procedural rights of the interested parties — Interested party — No serious difficulties)
Causa T-135/17: Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Scor/Commissione («Aiuti di Stato — Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali — Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale — Irricevibilità parziale — Diritti processuali delle parti interessate — Qualità di parte interessata — Assenza di serie difficoltà»)
Causa T-135/17: Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Scor/Commissione («Aiuti di Stato — Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali — Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale — Irricevibilità parziale — Diritti processuali delle parti interessate — Qualità di parte interessata — Assenza di serie difficoltà»)
GU C 213 del 24.6.2019, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Scor/Commissione
(Causa T-135/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali - Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale - Irricevibilità parziale - Diritti processuali delle parti interessate - Qualità di parte interessata - Assenza di serie difficoltà»)
(2019/C 213/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Scor SE (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Baverez, N. Autet, M. Béas e G. Marson, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, A. Bouchagiar e K. Blanck, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, B. Fodda, E. de Moustier e J. Bousin, successivamente D. Colas, B. Fodda, P. Dodeller, R. Coesme ed E. de Moustier, agenti) e Caisse centrale de réassurance (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. P. Gunther, A. Giraud e S. Petit, successivamente A. Giraud e S. Petit, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2016) 5995 final della Commissione, del 26 settembre 2016, relativa alle misure SA.37649 e SA.45860, cui la Francia ha dato esecuzione, in quanto la Commissione ha con essa dichiarato compatibile con il mercato interno la garanzia illimitata concessa alla CCR per la sua attività di riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Scor SE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Caisse centrale de réassurance (CCR), incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese, incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato. |