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Document 62017TA0706
Case T-706/17: Judgment of the General Court of 13 December 2018 — UP v Commission (Civil service — Officials — Serious illness — Application f for part-time work on medical grounds — Rejection of the application — Principle of non-discrimination on grounds of disability — Right to be heard — Principle of sound administration — Duty of care — Liability)
Causa T-706/17: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — UP / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Malattia grave — Domanda di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico — Rigetto della domanda — Principio di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Diritto di essere ascoltato — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Responsabilità»)
Causa T-706/17: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — UP / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Malattia grave — Domanda di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico — Rigetto della domanda — Principio di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Diritto di essere ascoltato — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Responsabilità»)
GU C 82 del 4.3.2019, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/52 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — UP / Commissione
(Causa T-706/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Malattia grave - Domanda di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico - Rigetto della domanda - Principio di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Responsabilità»))
(2019/C 82/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UP (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 26 aprile 2017, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente afferma di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
UP sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |