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Document 62017TJ0079

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 settembre 2018.
Alain Schoonjans contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature – Non ammissione alle prove di un concorso.
Causa T-79/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:531

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

12 settembre 2018 ( *1 )

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature – Non ammissione alle prove di un concorso»

Nella causa T‑79/17,

Alain Schoonjans, agente contrattuale del Servizio europeo per l’azione esterna, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il sig. Alain Schoonjans, ricorrente, ha lavorato presso la Commissione europea come agente contrattuale del gruppo di funzioni III tra il 1o dicembre 2010 e il 30 novembre 2013, come interinale tra il 1o e il 31 dicembre 2013, nuovamente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III tra il 1o gennaio 2014 e il 15 settembre 2015 e, infine, come agente contrattuale del gruppo di funzioni IV dal 16 settembre 2015 al 31 dicembre 2016.

2

Il 9 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato un bando di concorsi interni per esami per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado 2 (AST/SC 2), di assistenti di grado 2 (AST 2) e di amministratori di grado 6 (AD 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tali tre concorsi erano rispettivamente designati come segue: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) – Segretari/commessi, COM/02/AST/16 (AST 2) – Assistenti, e COM/03/AD/16 (AD 6) – Amministratori.

3

Al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, lettera c), del bando di concorso prevedeva, per quanto attiene alla posizione amministrativa dei candidati, quanto segue:

«[Occorre] aver lavorato per almeno i sei mesi precedenti la data di scadenza delle iscrizioni per via elettronica nel gruppo di funzioni stabilito al titolo III.2.2 per il concorso al quale si è iscritti, o aver lavorato durante tutti i sei mesi sopraindicati o durante una parte essi in un gruppo di funzioni superiore.

Per il calcolo dei sei mesi stabiliti sono presi in considerazione i seguenti periodi: periodi in posizione amministrativa “di attività di servizio”, “congedo per servizio militare”, “congedo parentale o per motivi familiari”, “comando per esigenze di servizio” o “comando a domanda” (nel corso dei primi sei mesi del comando a domanda), ai sensi degli articoli 37 e seguenti dello statuto [dei funzionari dell’Unione europea]».

4

Contenuto nel medesimo titolo, l’articolo 2.2 del bando di concorso prevedeva quanto segue per quanto attiene al gruppo di funzioni e al grado dei candidati:

«Alla data di scadenza stabilita per l’iscrizione per via elettronica occorre appartenere al seguente gruppo di funzioni:

Per COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2), occorre essere funzionari o agenti temporanei AST/SC o agenti contrattuali GFII.

Per COM/02/AST/16 (AST 2), occorre essere funzionari o agenti temporanei AST o agenti contrattuali GFIII.

Per COM/03/AD/16 (AD 6) occorre essere funzionari o agenti temporanei AD o agenti contrattuali GFIV».

5

In data imprecisata il ricorrente ha presentato la propria candidatura per il concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).

6

L’11 aprile 2016 la commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) ha informato il ricorrente della propria decisione di respingere la sua candidatura (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto non soddisfaceva il requisito stabilito dal bando di concorso che richiedeva di essere inquadrati nel gruppo di funzioni III il giorno della scadenza delle iscrizioni al concorso (in prosieguo: il «requisito controverso»).

7

L’11 luglio 2016 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata.

8

Con decisione del 27 ottobre 2016 notificata al ricorrente lo stesso giorno l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo di quest’ultimo.

Procedimento e conclusioni delle parti

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2017 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10

Con lettera del 14 febbraio 2017 il ricorrente ha chiesto che la presente causa fosse riunita, per ragioni di connessione, alle cause T‑55/17, Healy/Commissione e T‑73/17, RS/Commissione, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

11

Con lettera del 15 febbraio 2017 la Commissione è stata invitata a presentare le sue osservazioni sulla possibile riunione della presente causa con le cause T‑55/17, Healy/Commissione, e T‑73/17, RS/Commissione.

12

Il 5 aprile 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.

13

Con lettera del 18 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria di replica.

14

Con lettera del 30 maggio 2017 il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.

15

Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alle cause T‑55/17, Healy/Commissione, e T‑73/17, RS/Commissione.

16

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 19 gennaio 2018.

17

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione a versargli una somma pari a EUR 5000 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito;

condannare la Commissione alle spese.

18

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento

Argomenti delle parti

19

A sostegno delle conclusioni dirette avverso la decisione impugnata il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità del requisito controverso in quanto quest’ultimo violerebbe l’articolo 82, paragrafo 7, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e l’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

20

Da un lato, il ricorrente ritiene che la formulazione dell’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA sia univoca e non lasci alcun potere discrezionale alla Commissione, prevedendo che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV possono partecipare ai concorsi segnatamente per i gradi da AST 1 ad AST 4.

21

Orbene, nel caso di specie, il bando di concorso prevedrebbe che possano partecipare al concorso per il grado AST 2 solo gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III. Di conseguenza, la Commissione avrebbe violato l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA e, quindi, poiché tale bando deve essere considerato illegittimo, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

22

Dall’altro, il ricorrente ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il requisito controverso fosse compatibile con l’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, esso viola l’articolo 27, primo comma, dello Statuto in quanto riduce l’ambito di assunzione in modo ingiustificato e, in ogni caso, in modo sproporzionato.

23

La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

24

Ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

25

L’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto così dispone:

«Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del [RAA]. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall’articolo 82, paragrafo 7, del [RAA] nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali».

26

In primo luogo, occorre richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza relativi alle condizioni e alle modalità di organizzazione di un concorso.

27

Innanzitutto, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/CommissioneT‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

28

In seguito, l’istituzione dispone, a tal riguardo, di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per determinare, in relazione a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti 7677 e giurisprudenza ivi citata; del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

29

Tuttavia, l’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione, deve essere compatibile con le disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Ed è per l’appunto in termini imperativi che l’articolo 27, primo comma, dello Statuto definisce il fine di ogni assunzione e che l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto fissa l’ambito delle procedure da seguire al fine di coprire i posti vacanti. Di conseguenza, tale potere deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio (v. sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 37 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punti 2829 e giurisprudenza ivi citata).

30

Con specifico riguardo ai requisiti che limitano l’iscrizione di candidati a un concorso, se è vero che possono certamente essere tali da restringere le possibilità per l’istituzione di assumere i candidati migliori ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, da ciò non deriva, però, che ogni requisito che comporta una siffatta limitazione sia contrario al suddetto articolo. Invero, il potere discrezionale dell’amministrazione nell’organizzazione dei concorsi e, più in generale, l’interesse del servizio consentono all’istituzione di porre i requisiti che essa ritiene appropriati e che, pur limitando l’accesso dei candidati a un concorso, e quindi, necessariamente, il numero di candidati iscritti, non comportano tuttavia il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/CommissioneF‑99/08, EU:F:2009:153, punto 30).

31

A tal riguardo e come sostiene la Commissione, la giurisprudenza ha già stabilito che non esiste alcun obbligo di ammettere a un concorso interno all’istituzione ogni persona al servizio di questa. Un siffatto obbligo pregiudicherebbe, infatti, l’ampio potere discrezionale riconosciuto a tale istituzione (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti da 70 a 76, e del 24 settembre 2009, Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 68). Non è quindi possibile riconoscere alcun diritto assoluto di partecipare a un concorso interno a un’istituzione agli agenti e ai funzionari della stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 39, e dell’8 novembre 2006, Chetcuti/Commissione, T‑357/04, EU:T:2006:339, punto 42).

32

Sono quindi considerati contrari all’articolo 27, primo comma, dello Statuto, solamente i requisiti che limitano l’accesso dei candidati a un concorso che comportino il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 40, e del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione,F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 32).

33

Infine, si deve rammentare che, alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzione in tale ambito, il sindacato del Tribunale sul rispetto del requisito relativo all’interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l’istituzione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli, non censurabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 106).

34

Occorre, in secondo luogo, stabilire la portata dell’articolo 82, paragrafo 7, prima e seconda frase, del RAA.

35

L’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA prevede che gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni da II a IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l’istituzione. L’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA precisa segnatamente che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III possono partecipare unicamente ai concorsi ai gradi AST 1 e 2 e che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi AD 5 e AD 6.

36

Per quanto attiene all’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA, il Tribunale ha giudicato, con sentenza pronunciata in data odierna, Healy/Commissione (T‑55/17), che l’istituzione che decida di organizzare, in via eccezionale, un concorso interno aperto agli agenti contrattuali appartenenti ai gruppi di funzioni da II a IV è tenuto a rispettare la soglia dei tre anni di anzianità di servizio fissata da tale disposizione. Tale istituzione può, tuttavia, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale e nel rispetto delle disposizioni imperative di cui all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, stabilire, per taluni impieghi o per taluni gruppi di funzioni, requisiti più rigorosi richiedendo in particolare di possedere un’anzianità di servizio superiore al minimo previsto dall’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione108/88, EU:C:1989:325, punto 24).

37

Per quanto riguarda l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA, si deve ritenere che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV, quale il ricorrente, siano, in linea di principio, abilitati dal legislatore dell’Unione europea a partecipare ai concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o AD 5 e AD 6.

38

Tale conclusione s’impone tenuto conto della divergenza tra le espressioni utilizzate dal legislatore dell’Unione, rispettivamente, nella prima e nella seconda frase dell’articolo 82, paragrafo 7, del RAA. Nella prima frase, il legislatore in parola precisa, nella versione francese, che gli agenti contrattuali interessati «peuvent être autorisés», – «podrá autorizarse» in spagnolo, «kann (…) erteilt werden» in tedesco, «may be authorised» in inglese, «possono essere autorizzati» in italiano, «może być upoważniony» in polacco e «podem ser autorizados» in portoghese – a partecipare ai concorsi interni se dimostrano di avere un’anzianità di servizio di almeno tre anni. Invece, nella seconda frase, il legislatore non menziona alcuna autorizzazione. Esso consente invece agli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV di partecipare ai concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o AD 5 e AD 6, senza tuttavia estendere tale diritto ai concorsi agli altri gradi. A tal riguardo, se è vero che la versione francese utilizza una formulazione negativa, «ne peuvent prendre part qùaux concours», la stessa idea è espressa in modo positivo in altre versioni linguistiche: «solo tendrán acceso» in spagnolo, «haben Zugang (…) nur für» in tedesco, «may have access only» in inglese, «possono partecipare unicamente» in italiano, «może mieć dostęp jedynie» in polacco e «apenas podem ter acesso» in portoghese.

39

Dal combinato disposto delle due prime frase dell’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, discende che un’istituzione può organizzare, in via eccezionale, un concorso interno aperto agli agenti contrattuali che possiedono un’anzianità di servizio di almeno tre anni. Tuttavia, qualora tale istituzione decida di aprire un concorso interno agli agenti contrattuali che soddisfano tale requisito di anzianità di servizio, essa è tenuta a rispettare la possibilità conferita dal legislatore dell’Unione a tali agenti e, di conseguenza, a consentire a quelli di tali agenti che rientrano nel gruppo di funzioni IV di partecipare ai concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o AD 5 e AD 6 che essa ha scelto di organizzare.

40

Nel rispetto dei limiti posti dal legislatore dell’Unione e tenuto conto del suo ampio potere discrezionale, l’istituzione interessata può, tuttavia, così come sostiene la Commissione e conformemente alla giurisprudenza rammentata al precedente punto 28, limitare l’accesso degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV ai concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o AD 5 e AD 6 fissando criteri di capacità ulteriori che sarebbero richiesti dai posti da coprire o nell’interesse del servizio.

41

Nel caso di specie è palese che il requisito controverso esclude la partecipazione di tutti gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV dal concorso COM/02/AST/16 (AST 2), nonostante essi soddisferebbero gli altri requisiti stabiliti dal bando di concorso. La Commissione, procedendo in tal modo, ha violato l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA, il quale consente espressamente a tali agenti di partecipare ai concorsi al grado AST 2.

42

La Commissione afferma tuttavia nel controricorso che il requisito controverso è compatibile con l’articolo 27, primo comma, e con l’articolo 29 dello Statuto. In sostanza, essa ritiene che il requisito in parola sia in relazione diretta con l’interesse del servizio, il quale mira a poter disporre di personale altamente qualificato e immediatamente operativo. Infatti, i compiti e le responsabilità che gli agenti del gruppo di funzioni III devono svolgere e quelli che devono svolgere gli agenti del gruppo di funzioni IV sarebbero diversi quanto quelli che separano i compiti e le responsabilità dei funzionari che rientrano nei gradi AST e AD come testimonierebbero l’allegato I, sezione A, dello Statuto e l’articolo 80 del RAA.

43

Tale argomento non può tuttavia essere accolto nei limiti in cui esso equivale, in sostanza, a escludere, per il solo fatto che sarebbero ritenuti troppo qualificati per gli impieghi al grado AST 2, tutti gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV, anche coloro che avrebbero precedentemente compiuto, in qualità di agenti del gruppo di funzioni III, compiti comparabili a quelli dei posti da coprire.

44

Infatti, è già stato giudicato che il rigetto di una candidatura a un concorso per il solo fatto che il candidato fosse troppo qualificato ostacolava lo scopo assegnato in modo imperativo a ogni procedura di assunzione di un funzionario o di un agente dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto, ossia garantire all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Un siffatto rigetto è, invece, ammissibile qualora l’istituzione adduca elementi che consentono di desumere che tale eccessiva qualifica impedirebbe ai candidati di cui trattasi di svolgere i compiti connessi ai posti da coprire o avrebbe effetti negativi sulla qualità del lavoro degli interessati, sul loro rendimento o sulla loro motivazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 1999, Jiménez/UAMI, T‑200/97, EU:T:1999:26, punti da 47 a 49; v., altresì, per analogia, sentenza del 28 marzo1996, Noonan/Commissione, T‑60/92, EU:T:1996:44, punti da 38 a 44).

45

Orbene, da un lato, la Commissione sottolinea che i compiti e il livello di responsabilità degli agenti contrattuali nel gruppo di funzioni III non sono gli stessi di quelli degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV e, dall’altro, che lo stesso vale per i gradi di funzioni AST e AD.

46

Dall’altro, la Commissione afferma che, per gli agenti contrattuali, il gruppo di funzioni III equivale ai gradi AST 1 ed AST 2 per i funzionari e che il gruppo di funzioni IV equivale al grado AD per i funzionari.

47

Da tale doppia premessa e tenuto conto della necessità di disporre di persone immediatamente operative, la Commissione deduce che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III potevano partecipare unicamente al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) e che quelli del gruppo di funzioni IV potevano partecipare unicamente al concorso interno COM/03/AD/16 (AD 6).

48

Così, diversamente dai principi rammentati al precedente punto 44, l’argomento della Commissione non è suffragato da alcun elemento idoneo a dimostrare che l’eccessiva qualifica degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV avrebbe potuto comportare effetti negativi sulla qualità del loro lavoro, sul loro rendimento o sulla loro motivazione nell’esercizio di un impiego del grado AST 2.

49

In tali circostanze, la Commissione ha fatto uso del proprio potere discrezionale in maniera manifestamente erronea vietando agli agenti del gruppo di funzioni IV di presentarsi al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).

50

Anche ipotizzando che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV, non avessero potuto, in linea generale, partecipare a concorsi per impieghi del grado AST 2 per il motivo che tale gruppo di funzioni sarebbe equivalente al grado AD per i funzionari, l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA, sarebbe privo di effetto utile, poiché esso consente, appunto, a detti agenti contrattuali di partecipare a siffatti concorsi.

51

Tenuto conto di tali elementi, si deve accogliere l’eccezione d’illegittimità del requisito controverso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

Sulle conclusioni indennitarie

52

Poiché l’annullamento della decisione impugnata non può, secondo il ricorrente, essere sufficiente a risarcire il danno morale che ritiene di aver subito, egli chiede al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento di una somma pari a EUR 5000. La Commissione replica che, in mancanza d’illegittimità che vizi la decisione impugnata, tali conclusioni, presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale devono essere respinte. In ogni caso, anche supponendo che tale decisione sia illegittima, il suo annullamento sarebbe sufficiente a riparare l’asserito danno morale.

53

Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente per ogni danno morale che tale atto possa aver cagionato (sentenza del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127; v., altresì, in tal senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22).

54

Tuttavia, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità non può costituire di per sé una riparazione adeguata qualora, da un lato, l’atto impugnato contenga una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente che possa ferirlo (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punti da 27 a 29; del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punto 98, e del 13 dicembre 2005, Cwik/Commissione, T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447, punti 205206) e, dall’altro, il ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).

55

Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il proprio danno morale risulta dall’incapacità della Commissione di rimetterlo nelle medesime condizioni in cui il concorso avrebbe dovuto essere organizzato affinché siano garantite la parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della valutazione.

56

È giocoforza constatare che, da un lato, il ricorrente non contesta alla Commissione alcuna valutazione negativa delle sue capacità che potrebbe ferirlo e, dall’altro, non dimostra di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa l’annullamento.

57

In tali circostanze e in applicazione delle giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 53 e 54, il Tribunale ritiene che qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito a motivo dell’illegittimità della decisione impugnata sia riparato in maniera adeguata e sufficiente dall’annullamento di quest’ultima. La domanda di risarcimento danni deve pertanto essere respinta.

58

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere accolto nella parte in cui mira all’annullamento della decisione impugnata e respinto quanto al resto.

Sulle spese

59

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del sig. Alain Schoonjans è annullata.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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