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Document 62017TN0161

Causa T-161/17: Ricorso proposto l’11 marzo 2017 — Le Pen/Parlamento

GU C 151 del 15.5.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/38


Ricorso proposto l’11 marzo 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-161/17)

(2017/C 151/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 6 gennaio 2017, assunta in applicazione degli articoli 33, 43, 62, 67 e 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 41 554 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l’ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell’Istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;

annullare la nota di addebito n. 2017-22 dell’11 gennaio 2017 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 41 554 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 6 gennaio 2017, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;

condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi relativi alla legalità esterna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in cinque parti.

Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni di natura finanziaria che interessano i deputati spetta all’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale.

Seconda parte, secondo cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non può modificare la natura e l’estensione della propria competenza. Orbene, il Segretario generale non dispone di regolare delega da parte del presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che gli conferisca il potere di adottare e di notificare gli atti impugnati per quanto concerne la disciplina di questioni finanziarie relative ad un deputato.

Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono privi di motivazione sufficiente e fanno prova di arbitrarietà.

Quarta parte, vertente su una violazione delle forme sostanziali.

Quinta parte, vertente sulla mancanza di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente sui vizi relativi alla legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in sei parti.

Prima parte, vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Seconda parte, vertente sull’inesistenza dei fatti a sostegno degli atti impugnati.

Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere.

Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento procedurale.

Quinta parte, vertente sul carattere discriminatorio degli atti impugnati e sull’esistenza di fumus persecutionis.

Sesta parte, vertente sul difetto d’indipendenza dell’OLAF.


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