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Document 62017TN0667
Case T-667/17: Action brought on 21 September 2017 — Alkarim for Trade and Industry v Council
Causa T-667/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
Causa T-667/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
GU C 437 del 18.12.2017, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/33 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
(Causa T-667/17)
(2017/C 437/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, per quanto riguarda la ricorrente, la decisione (PESC) 2017/1245 del 10 luglio 2017 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; |
— |
annullare, per quanto riguarda la ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
— |
condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti in quanto il Consiglio non fornirebbe la minima prova del fatto che la ricorrente sarebbe un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale. Secondo quest’ultima, tale affermazione, completamente erronea nel suo insieme, farebbe emergere numerose inesattezze materiali nell’approccio del Consiglio. Inoltre, la ricorrente ritiene di aver dimostrato che essa non è una grande società ma che rientrerebbe nella definizione di piccola o media impresa conformemente alla normativa europea e non godrebbe di alcuna notorietà a livello internazionale. Essa ritiene altresì che il Consiglio non abbia tenuto conto né della sentenza del 6 aprile 2017, Alkarim for Trade and Industry/Consiglio (T-35/15, non pubblicata, EU:T:2017:262), né della sentenza dell’11 maggio 2017, Abdulkarim/Consiglio (T-304/15, non pubblicata, EU:T:2017:327), nelle quali il Tribunale ha annullato le sanzioni rispettivamente dirette contro la ricorrente e contro Wael Abdulkarim, a causa di errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto:
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale dal momento che, attraverso le sanzioni applicate, il Consiglio avrebbe inevitabilmente arrecato pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente nonché al suo diritto di esercitare le sue attività economiche, e ciò in violazione del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La ricorrente ritiene che non le possa essere preclusa la possibilità di godere pacificamente dei suoi beni e della sua libertà economica, il che giustificherebbe l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui questi la riguardano. |
4. |
Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere in quanto le sanzioni adottate dal Consiglio sarebbero senza alcun effetto sul regime siriano e in quanto la ricorrente è rimasta costantemente indipendente dal governo. Pertanto, quest’ultima ritiene che le sanzioni emanate dal Consiglio siano senza fondamento né elementi probatori, e non abbiano il fine di perseguire il regime siriano, ma solo la ricorrente, per ragioni che quest’ultima ignora. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A tal proposito, la ricorrente sostiene che la motivazione del Consiglio a sostegno dei provvedimenti impugnati è ellittica e non fa riferimento ad alcun elemento concreto pertinente che le consenta di identificare il motivo per il quale essa è considerata come «un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale figura come persona d'affari di spicco operante in Siria». |