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Document 62017TN0740

Causa T-740/17: Ricorso proposto il 2 novembre 2017 — DEI / Commissione

GU C 32 del 29.1.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/33


Ricorso proposto il 2 novembre 2017 — DEI / Commissione

(Causa T-740/17)

(2018/C 032/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE («DEI») (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras e D. Waelbroeck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2017) 5622 final della Commissione, del 14 agosto 2017, nel procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP), asseriti aiuti di Stato concessi dalla Grecia alla Aluminium A.E. sotto forma di tariffe elettriche sottocosto, a seguito del lodo arbitrale, nella parte in cui essa revoca gli atti della Commissione del 12 giugno 2014 e del 25 marzo 2015;

annullare la decisione C (2017) 5622 final della Commissione, del 14 agosto 2017, nel procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP), nella parte in cui essa considera che non sussiste un aiuto di Stato a favore della Aluminium e che, di conseguenza, la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE;

annullare la decisione C (2017) 5622 final della Commissione, del 14 agosto 2017, nel procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP), nella parte in cui essa considera che la denuncia della DEI riguardante gli aiuti di Stato concessi sulla base della decisione n. 346/2012 dell’autorità di regolamentazione dell’energia (in prosieguo: la «RAE») è divenuta priva di oggetto a seguito della decisione n. 1/2013 del tribunale arbitrale permanente della RAE;

condannare la Commissione alle spese della DEI.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Errore manifesto di diritto nell’interpretazione della sentenza della Corte nella causa C-228/16 P e contraddizione rispetto a tale sentenza;

2.

Violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1589 (1), in particolare degli obblighi della Commissione da esso derivanti, nonché violazione del diritto di essere sentiti e della Carta dei diritti fondamentali.

3.

Difetto di motivazione adeguata, motivazione contraddittoria e violazione dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto riguardanti ciò che la clausola compromissoria, sulla base della quale è stato pronunciato il lodo arbitrale n. 1/2013, definisce come «parametri chiari e oggettivi» che «limitavano il margine discrezionale degli arbitri» e che avevano come «logica conseguenza» la determinazione finale del prezzo dell’energia elettrica.

4.

Errore manifesto di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio dell’investitore privato avveduto e degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda la constatazione secondo cui il prezzo dell’energia elettrica fissato dal lodo arbitrale è la «conseguenza logica dei parametri ben definiti nella clausola compromissoria».

5.

Errore manifesto di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE per quanto riguarda la constatazione che la Commissione non era tenuta a procedere a valutazioni economiche complesse ed errore manifesto di diritto e di valutazione alla luce del fatto che la Commissione ha omesso di esaminare le questioni rilevanti al fine di constatare la sussistenza o meno di un aiuto di Stato.

6.

Errore manifesto di diritto nell’applicazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 2, TFUE ed errore manifesto di valutazione dei fatti per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’investitore privato avveduto in un’economia di mercato.

7.

Errore manifesto di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, violazione dell’obbligo di motivazione adeguata ed errore manifesto di valutazione dei fatti per la parte in cui la decisione della Commissione di non proseguire l’esame della denuncia presentata dalla DEI nel 2012 conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto essa sarebbe «divenuta priva di oggetto» a seguito del lodo arbitrale n. 1/2013.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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