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Document 62017TN0832
Case T-832/17: Action brought on 22 December 2017 — achtung! v EUIPO (achtung!)
Causa T-832/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — achtung! / EUIPO (achtung!)
Causa T-832/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — achtung! / EUIPO (achtung!)
GU C 63 del 19.2.2018, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/21 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — achtung! / EUIPO (achtung!)
(Causa T-832/17)
(2018/C 063/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: achtung! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: G.J. Seelig e D. Bischof, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «achtung!» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 297 443
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 nel procedimento R 490/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4); |
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modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4) in modo da consentire la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1 297 443 «achtung!» (denominativa/figurativa); |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento nonché alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001. Il convenuto ha valutato erroneamente il carattere distintivo del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 e ha violato i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.