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Document 62018CA0632

Causa C-632/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Belgio) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN) [Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Settore delle amministrazioni pubbliche – Istituzione finanziaria captive – Nozione – Società che offre alle famiglie a reddito medio o basso mutui ipotecari sotto il controllo di un’amministrazione pubblica]

GU C 413 del 9.12.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/18


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Belgio) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Causa C-632/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica economica e monetaria - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea - Regolamento (UE) n. 549/2013 - Settore delle amministrazioni pubbliche - Istituzione finanziaria captive - Nozione - Società che offre alle famiglie a reddito medio o basso mutui ipotecari sotto il controllo di un’amministrazione pubblica)

(2019/C 413/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Convenuto: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, devono essere interpretate nel senso che, al fine di determinare se un’unità istituzionale distinta, posta sotto il controllo di un’amministrazione pubblica, rientri nel settore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del Sistema europeo dei conti nazionali rivisto istituito da detto regolamento, qualora essa presenti le caratteristiche di un’istituzione finanziaria captive, è necessario esaminare il criterio della sua esposizione al rischio economico nell’esercizio della sua attività.

2)

Un’unità istituzionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il cui grado di autonomia nei confronti di un’amministrazione pubblica è limitato dalla normativa nazionale, in forza della quale tale unità istituzionale non dispone del totale controllo della gestione delle sue attività e delle sue passività, nei limiti in cui tale amministrazione pubblica, da un lato, esercita un controllo sulle sue attività e, dall’altro, assume una parte del rischio legato alle sue passività, può essere qualificata come «istituzione finanziaria captive», ai sensi dell’allegato A, paragrafi da 2.21 a 2.23, del regolamento n. 549/2013, a condizione che le misure di controllo previste da tale normativa nazionale possano essere interpretate dal giudice nazionale nel senso che esse hanno per effetto che l’unità istituzionale interessata non può agire indipendentemente da detta amministrazione pubblica, nella misura in cui quest’ultima impone a tale unità istituzionale le condizioni alle quali essa è tenuta ad agire, senza che quest’ultima abbia la possibilità di modificarle in modo sostanziale di sua iniziativa.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


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