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Document 62018CA0717
Case C-717/18: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 March 2020 (request for a preliminary ruling from the Hof van Beroep te Gent — Belgium) — Execution of a European arrest warrant issued against X (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — European arrest warrant — Article 2(2) — Execution of a European arrest warrant — Removal of verification of the double criminality of the act — Conditions — Offence punishable by the issuing Member State by a custodial sentence for a maximum period of at least three years — Amendment of the criminal legislation of the issuing Member State between the date of the acts and the date of issue of the European arrest warrant — Version of the law to be taken into account in verifying the maximum sentence threshold of at least three years)
Causa C-717/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)
Causa C-717/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)
GU C 137 del 27.4.2020, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 137/18 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X
(Causa C-717/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 2, paragrafo 2 - Esecuzione di un mandato d’arresto europeo - Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto - Presupposti - Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni - Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo - Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)
(2020/C 137/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parte nel procedimento principale
X
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.