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Document 62018CN0143

Causa C-143/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 23 febbraio 2018 — Antonio Romano, Lidia Romano / DSL Bank

GU C 182 del 28.5.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 23 febbraio 2018 — Antonio Romano, Lidia Romano / DSL Bank

(Causa C-143/18)

(2018/C 182/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bonn

Parti

Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano

Resistente: DSL Bank

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge o a una prassi nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale non preveda l’esclusione del diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza nel caso in cui il contratto sia interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

2.

Se l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, della direttiva 2002/65/CE debbano essere interpretati nel senso che la regolare ricezione delle informazioni previste dalla normativa nazionale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva medesima e l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore debbano essere riferiti, in base al diritto nazionale, unicamente al parametro del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto e delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto.

3.

In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge di uno Stato membro, la quale, a seguito della dichiarazione di recesso da un contratto di finanziamento al consumo concluso a distanza, preveda che il fornitore sia tenuto a versare al consumatore, oltre all’importo ricevuto dal consumatore in base al contratto a distanza, anche l’indennità per l’utilizzazione di detto importo.


(1)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271, pag. 16.


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