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Document 62018CN0508
Case C-508/18: Reference for a preliminary ruling from the Supreme Court (Ireland) made on 6 August 2018 — Minister for Justice and Equality v OG
Causa C-508/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / OG
Causa C-508/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / OG
GU C 364 del 8.10.2018, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / OG
(Causa C-508/18)
(2018/C 364/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente in primo grado, resistente in appello e attuale resistente: Minister for Justice and Equality
Resistente in primo grado, ricorrente in appello e attuale ricorrente: OG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’indipendenza di un Pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo. |
2) |
Se un Pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (1). |
3) |
In caso di risposta affermativa, se il Pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale. |
4) |
In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un Pubblico ministero che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. |
5) |
Se il Pubblico ministero di Lubecca sia un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. |
(1) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).