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Document 62018CN0542

Causa C-542/18 RX: Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-646/16 P, Simpson / Consiglio

GU C 427 del 26.11.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/12


Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-646/16 P, Simpson / Consiglio

(Causa C-542/18 RX)

(2018/C 427/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: Erik Simpson (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altre parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Questioni oggetto del riesame

Il riesame avrà ad oggetto la questione se, alla luce in particolare del principio generale della certezza del diritto, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio, comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove detto Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante che aveva pronunciato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio, era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, comportante una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il riesame riguarderà in particolare la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia — per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo — escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la stabilità giuridica e l’autorità della cosa giudicata.


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