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Document 62018TN0141

Causa T-141/18: Ricorso proposto il 28 Febbraio 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commissione

GU C 152 del 30.4.2018, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 152/50


Ricorso proposto il 28 Febbraio 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commissione

(Causa T-141/18)

(2018/C 152/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deichmann-Shoes UK Ltd (Leicestershire, Regno Unito) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e

condannare la Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui, essendo sprovvisto di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 (1) della Commissione viola il principio di attribuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2 TUE e, in ogni caso, il principio dell’equilibrio istituzionale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

2.

Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 (2) del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (3) del Consiglio», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036 (4), ed il principio della certezza del diritto (non retroattività).

4.

Quarto motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1036. In ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo concludere che l’istituzione del dazio antidumping fosse nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, secondo cui, adottando un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30)

(2)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1)

(4)  Regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)


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