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Document 62018TN0201
Case T-201/18: Action brought on 23 March 2018 — Diusa Rendering and Assograssi v Commission
Causa T-201/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione
Causa T-201/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione
GU C 166 del 14.5.2018, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/44 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione
(Causa T-201/18)
(2018/C 166/56)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italia), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 1069/2009, del regolamento n. 178/2001 e del regolamento n. 999/2001, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’art.5 bis della decisione 1999/648/CE, un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti derivati da materiali di categoria 2 tuttora sancito dall’art. 43, par. 3 del regolamento n. 1069/2009; |
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Porre le spese a carico della convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Affermano i ricorrenti che mentre sino al 2011 l’esportazione nei paesi terzi di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) derivanti da sottoprodotti di origine animale di categoria 2 (e/o 3) era autorizzata, salvo solo il divieto di esportazione di FOA contenenti proteine animali trasformate (PAT) derivate da ruminante, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009 L 300, pag. 1), e della mancata adozione da parte della Commissione delle necessarie disposizioni di attuazione, l’esportazione nei paesi terzi di FOA derivati da materiale di categoria 2 risulta oggi vietata. Tale divieto continuerebbe a trovare applicazione anche se la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione ha oramai ottenuto la qualifica di paesi a rischio di BSE trascurabile e benché lo standard internazionale stabilito dall’Office international des épizooties (OIE) non preveda un simile divieto per i FOA originari di paesi che beneficiano di tale qualifica.
Peraltro, proseguono i ricorrenti, mentre vieta l’esportazione dei FOA derivati da materiali di categoria 2), anche se originari di Stati membri a rischio trascurabile, l’Unione autorizza la commercializzazione e l’uso dei medesimi prodotti sul suo territorio; essa riconoscerebbe così che, in realtà, i FOA derivati di materiali di categoria 2 prodotti secondo le prescrizioni imposte dal regolamento n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controllo veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011 L 54, pag. 1), non rappresentano un rischio per la salute umana e animale.
Per i ricorrenti, mentre impone un divieto assoluto di esportazione per i FOA di cui si tratta, l’Unione autorizza l’importazione da paesi terzi, inclusi paesi a rischio controllato o indeterminato, non solo di prodotti alimentati e mangimi che potrebbero essere stati ottenuti grazie all’uso di FOA originari di paesi terzi che non presentano necessariamente lo stesso livello di sicurezza garantito dai FOA prodotti dall’Unione; ma anche l’importazione di animali vivi e carni fresche di animali (suini e pollame) che potrebbero essere stati alimentati direttamente con farine derivate anche da materiale di ruminante.
I danni che gli operatori dell’Unione subiscono a causa del divieto di esportazione di FOA derivati da sottoprodotti di categoria 2 sarebbero ingenti.
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-189/18, Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione.
Si fa valere in particolare la violazione degli articoli 43, par. 3, e 52, par. 4, del regolamento n. 1069/2009.