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Document 62018TN0201

Causa T-201/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione

GU C 166 del 14.5.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 166/44


Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione

(Causa T-201/18)

(2018/C 166/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italia), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 1069/2009, del regolamento n. 178/2001 e del regolamento n. 999/2001, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’art.5 bis della decisione 1999/648/CE, un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti derivati da materiali di categoria 2 tuttora sancito dall’art. 43, par. 3 del regolamento n. 1069/2009;

Porre le spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

Affermano i ricorrenti che mentre sino al 2011 l’esportazione nei paesi terzi di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) derivanti da sottoprodotti di origine animale di categoria 2 (e/o 3) era autorizzata, salvo solo il divieto di esportazione di FOA contenenti proteine animali trasformate (PAT) derivate da ruminante, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009 L 300, pag. 1), e della mancata adozione da parte della Commissione delle necessarie disposizioni di attuazione, l’esportazione nei paesi terzi di FOA derivati da materiale di categoria 2 risulta oggi vietata. Tale divieto continuerebbe a trovare applicazione anche se la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione ha oramai ottenuto la qualifica di paesi a rischio di BSE trascurabile e benché lo standard internazionale stabilito dall’Office international des épizooties (OIE) non preveda un simile divieto per i FOA originari di paesi che beneficiano di tale qualifica.

Peraltro, proseguono i ricorrenti, mentre vieta l’esportazione dei FOA derivati da materiali di categoria 2), anche se originari di Stati membri a rischio trascurabile, l’Unione autorizza la commercializzazione e l’uso dei medesimi prodotti sul suo territorio; essa riconoscerebbe così che, in realtà, i FOA derivati di materiali di categoria 2 prodotti secondo le prescrizioni imposte dal regolamento n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controllo veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011 L 54, pag. 1), non rappresentano un rischio per la salute umana e animale.

Per i ricorrenti, mentre impone un divieto assoluto di esportazione per i FOA di cui si tratta, l’Unione autorizza l’importazione da paesi terzi, inclusi paesi a rischio controllato o indeterminato, non solo di prodotti alimentati e mangimi che potrebbero essere stati ottenuti grazie all’uso di FOA originari di paesi terzi che non presentano necessariamente lo stesso livello di sicurezza garantito dai FOA prodotti dall’Unione; ma anche l’importazione di animali vivi e carni fresche di animali (suini e pollame) che potrebbero essere stati alimentati direttamente con farine derivate anche da materiale di ruminante.

I danni che gli operatori dell’Unione subiscono a causa del divieto di esportazione di FOA derivati da sottoprodotti di categoria 2 sarebbero ingenti.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-189/18, Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione.

Si fa valere in particolare la violazione degli articoli 43, par. 3, e 52, par. 4, del regolamento n. 1069/2009.


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