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Document 62018TN0507
Case T-507/18: Action brought on 24 August 2018 — France v Commission
Causa T-507/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Francia / Commissione
Causa T-507/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Francia / Commissione
GU C 392 del 29.10.2018, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/32 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Francia / Commissione
(Causa T-507/18)
(2018/C 392/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger e A. Alidière, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui, per gli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e 2016, applica una rettifica forfettaria del 5 %, corrispondente a EUR 1 945 435,39, quanto agli «Altri aiuti diretti — POSEI», sulla base del rilievo di una «Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane»; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’ambito della procedura di verifica di conformità relativa all’aiuto per la coltura di banana, in quanto la stessa avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «commercializzazione» delle banane verdi ammissibili al sostegno del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) applicabile alla Guadalupa e alla Martinica.
In primo luogo, infatti, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe operato un’interpretazione della suddetta nozione che non rispetterebbe l’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU 2011, L 336, pag. 23).
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione di detta nozione adottata dalla Commissione deriverebbe da un’applicazione erronea dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).