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Document 62019CN0768
Case C-768/19: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 18 October 2019 — Bundesrepublik Deutschland v SE
Causa C-768/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE
Causa C-768/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE
GU C 19 del 20.1.2020, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE
(Causa C-768/19)
(2020/C 19/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Resistente: SE
con l’intervento del: rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
1) |
Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il «beneficiario di protezione») – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch’egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il «richiedente asilo»), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE (1), sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:
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2) |
Nel caso in cui
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3) |
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4) |
Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali). |
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).