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Document 62019CN0768

Causa C-768/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE

GU C 19 del 20.1.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE

(Causa C-768/19)

(2020/C 19/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Resistente: SE

con l’intervento del: rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il «beneficiario di protezione») – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch’egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il «richiedente asilo»), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE (1), sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:

a)

è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al beneficiario della stessa;

b)

il richiedente asilo ha presentato la propria domanda di asilo;

c)

il richiedente asilo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante, oppure

d)

il beneficiario di protezione ha presentato la propria domanda di asilo.

2)

Nel caso in cui

a)

sia determinante il momento della presentazione della domanda:

 

Se occorra tener conto della richiesta di protezione scritta, orale o espressa in altra forma di cui sia venuta a conoscenza l’autorità nazionale competente per la domanda di asilo (richiesta di asilo) o della domanda di protezione internazionale formalmente presentata.

b)

sia determinante il momento di ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante o il momento di presentazione della domanda di asilo da parte di quest’ultimo:

 

Se rilevi anche la circostanza se in quel momento non fosse ancora stata adottata una decisione sulla domanda di protezione di colui che in un momento successivo sarebbe stato riconosciuto come beneficiario di protezione.

3)

a)

Quali requisiti si debbano porre nella situazione descritta nella prima questione affinché si possa considerare il richiedente asilo un «familiare» [articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95] che «si trova nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale» in cui si trova la persona a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e con la quale il nucleo familiare era «già costituito nel paese di origine». Se ciò presupponga, in particolare, che sia stata ristabilita la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o se sia sufficiente la mera presenza contemporanea del beneficiario di protezione sussidiaria e del richiedente asilo nello Stato membro ospitante. Se un genitore vada considerato un familiare anche quando, a seconda delle circostanze del singolo caso, l’ingresso nello Stato membro ospitante non fosse mirato a esercitare effettivamente la responsabilità di cui all’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 nei confronti di un soggetto ancora minore e non coniugato a cui sia stata concessa protezione internazionale.

b)

Qualora si debba rispondere alla questione sub 3.a) nel senso che occorre che sia ripresa nello Stato membro ospitante la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell’articolo 7 della Carta, se sia rilevante in quale momento tale rapporto sia stato ristabilito. In particolare, se sia rilevante il fatto che la vita familiare sia stata ristabilita entro un determinato lasso di tempo dall’ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante, al momento della presentazione della domanda del richiedente asilo o nel momento in cui il beneficiario di protezione era ancora minore.

4)

Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali).


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


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