Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0856

Causa C-856/19: Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria

GU C 19 del 20.1.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/37


Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria

(Causa C-856/19)

(2020/C 19/39)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (1), nell’applicare, successivamente alla scadenza del periodo transitorio concesso fino al 31 dicembre 2017, un’accisa globale inferiore al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita delle sigarette immesse in consumo e nell’assoggettare 1 000 unità di sigarette a un’accisa inferiore a EUR 115, e

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, dal 1o gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo, salvo che l’accisa ammonti almeno a EUR 115. Dal momento che l’Ungheria percepisce un’accisa inferiore a EUR 115 per 1 000 unità di sigarette, tale Stato membro è soggetto all’obbligo di stabilire un’accisa equivalente o superiore al 60 % del prezzo medio ponderato.

Al fine di raggiungere tale entità dell’accisa, l’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/64/UE ha concesso all’Ungheria e ad altri sette Stati membri un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. In forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE, entro la fine di tale periodo gli Stati membri avrebbero dovuto soddisfare le menzionate soglie dell’accisa.

Secondo la Commissione, l’Ungheria non ha soddisfatto entro la fine del periodo transitorio le soglie dell’accisa previste all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE e, dal 31 dicembre 2017, tale Stato membro contina ad applicare un’accisa di entità inferiore alle soglie previste in tale direttiva.


(1)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).


Top
  翻译: