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Document 62019TA0514
Case T-514/19: Judgment of the General Court of 9 June 2021 — DI v ECB (Civil service — ECB staff — Reimbursement of medical expenses and education expenses — Forgery — Disciplinary proceedings — Dismissal — Criminal proceedings — No further action taken — Acquittal — Competence of the Executive Board — Legal certainty — Time-barred disciplinary proceedings — Adage according to which ‘disciplinary proceedings arising out of a criminal offence must await the outcome of the criminal trial’ — Presumption of innocence — Impartiality of the Disciplinary Committee — Error of law — Probative value of the evidence — Reasonable time — Proportionality of the penalty — Intensity of the judicial review — Liability)
Causa T-514/19: Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»)
Causa T-514/19: Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»)
GU C 297 del 26.7.2021, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/35 |
Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE
(Causa T-514/19) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche - Falsificazione - Procedimento disciplinare - Licenziamento - Procedimento penale - Archiviazione - Assoluzione - Competenza del comitato esecutivo - Certezza del diritto - Prescrizione dell’azione disciplinare - Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova - Presunzione di innocenza - Imparzialità del comitato disciplinare - Errore di diritto - Efficacia probatoria degli elementi di prova - Termine ragionevole - Proporzionalità della sanzione - Intensità del controllo giurisdizionale - Responsabilità»)
(2021/C 297/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentante: F. Malfrère e F.Von Lindeiner, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BCE del 7 maggio 2019, recante licenziamento del ricorrente senza preavviso per motivi disciplinari, e del 25 giugno 2019, recante diniego di riaprire il procedimento, in secondo luogo, che sia disposta la sua reintegrazione con efficacia dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli asserisce di avere subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
DI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Banca centrale europea (BCE), la quale sopporterà il resto delle proprie spese. |