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Document 62019TA0514

Causa T-514/19: Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE («Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»)

GU C 297 del 26.7.2021, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/35


Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE

(Causa T-514/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche - Falsificazione - Procedimento disciplinare - Licenziamento - Procedimento penale - Archiviazione - Assoluzione - Competenza del comitato esecutivo - Certezza del diritto - Prescrizione dell’azione disciplinare - Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova - Presunzione di innocenza - Imparzialità del comitato disciplinare - Errore di diritto - Efficacia probatoria degli elementi di prova - Termine ragionevole - Proporzionalità della sanzione - Intensità del controllo giurisdizionale - Responsabilità»)

(2021/C 297/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentante: F. Malfrère e F.Von Lindeiner, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BCE del 7 maggio 2019, recante licenziamento del ricorrente senza preavviso per motivi disciplinari, e del 25 giugno 2019, recante diniego di riaprire il procedimento, in secondo luogo, che sia disposta la sua reintegrazione con efficacia dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli asserisce di avere subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

DI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Banca centrale europea (BCE), la quale sopporterà il resto delle proprie spese.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


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